Facile.it: cosa coprono le polizze dedicate ai vacanzieri
Il sito Facile.it ha analizzando le varie polizze predisposte dalle compagnie assicurative per tutelare i viaggiatori in merito, ad esempio, all’annullamento del viaggio causa attentati, al ricovero in un ospedale straniero o alla casa vacanze non corrispondente all’annuncio. Guardando le singole polizze, Facile.it ha rilevato che i costi non sono proibitivi anche se variano notevolmente in considerazione non solo della tipologia di copertura richiesta, ma anche ai relativi massimali, alla lunghezza del soggiorno e alla destinazione. Le cifre sono comunque contenute, soprattutto in rapporto ai benefici che garantiscono se qualcosa va storto. Per un viaggio in Italia di 5 giorni, ad esempio, l’assicurazione può costare dai 10 euro per la sola copertura medica ai 25 euro se si aggiungono anche l’assicurazione bagaglio e l’annullamento. Se, invece, si parte per un viaggio di 15 giorni fuori dall’Europa i prezzi salgono; e, se la meta sono gli Stati Uniti, oscillano fra i 33 e i 76 euro a viaggiatore. A parte i numeri Facile.it ha esaminato anche cosa coprono e cosa non coprono i prodotti assicurativi proposti a tutela della vacanza,
Annullamento vacanza – In caso di disdetta della prenotazione, questa copertura consente di avere un rimborso della penale, che, a volte, è pari anche al 100% del costo della vacanza. La polizza copre anche imprevisti come la malattia, l’infortunio, l’incidente, di gravità tale da impedire la partenza, o il furto di documenti. Le compagnie non rimborsano, invece, quando il viaggiatore decide di cancellare la vacanza per timore di possibili attentati terroristici. Se nel luogo di destinazione il fatto è realmente accaduto, invece, esistono polizze che tutelano i vacanzieri in caso scelgano di annullare il viaggio.
Smarrimento bagagli – Questa polizza tutela il bagaglio e il suo contenuto, anche in caso di furto, arrivando persino a rimborsare le eventuali spese sostenute per gli acquisti di prima necessità effettuati a causa dello smarrimento. Denaro, assegni e documenti di viaggio, anche se conservati in valigia, non vengono rimborsati, e, a volte, nemmeno computer e tablet. – Massimali – E’ bene controllare sempre i massimali previsti per il rimborso e, soprattutto, non mettere in valigia oggetti preziosi, perché, in caso di smarrimento, oltre al danno affettivo, si potrebbe rischiare di non vederne coperto l’intero valore.
Malattie e infortuni in viaggio – L’assicurazione include la possibilità di ricevere medicinali, assistenza sanitaria, trasporti in ospedale e il rimborso degli eventuali interventi chirurgici cui ci si deve sottoporre. Leggere, però, bene i massimali e le esclusioni in base alle condizioni dell’assicurato, come ad esempio l’età e la presenza di malattie croniche accertate; anche le eventuali patologie della gravidanza che dovessero sorgere in viaggio, oltre il sesto mese compiuto, non sono coperte.
Casa vacanza – Con la polizza dedicata a chi sceglie di trascorrere le ferie in una casa vacanza, l’assicurato è tutelato non solo in caso di atto illecito o fraudolento esercitato dal proprietario – o presunto tale – che impedisca di prendere possesso dell’immobile, ma anche qualora la casa non corrisponda alla descrizione e alle immagini fornite.
Info: www.facile.it
Omissione di soccorso: imputabile anche chi, pur non responsabile del sinistro, è coinvolto e non aiuta i feriti.
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33772/17, pubblicata lo scorso 11 luglio, ha affermato che del reato di omissione di soccorso risponde anche chi non è responsabile del sinistro, ma vi è coinvolto e non aiuta i feriti. I commi 1, 6 e 7 dell’articolo 189 del Codice della Strada, infatti non legano l’obbligo di assistenza alla consumazione e all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente «comunque» ricollegabile al comportamento dell’utente della strada. Con l’interpretazione fornita dai giudici di legittimità , quindi, la normativa citata non lega l’obbligo di assistenza alla consumazione e all’accertamento di un reato, ma soltanto al verificarsi di un incidente «comunque» ricollegabile alla condotta dell’utente della strada. L’omissione di soccorso, pertanto, si configura al di là della colpa nell’incidente perché costituisce una nuova e ulteriore deliberazione criminosa rispetto agli eventuali reati di omicidio colposo o di lesioni volontarie, dei quali non rappresenta la prosecuzione in termini di attività illecita.
A cura di Giovanni Guarino