Autostrade: gli ausiliari del pedaggio
Per contrastare l’evasione e il mancato pagamento del pedaggio autostradale, una modifica dell’art. 176, comma 11, introdotta nel 2012 nel Codice della Strada, ha istituito la figura degli ausiliari del pedaggio. Fino al 2016, chi non pagava il pedaggio al casello, perché, ad esempio, non aveva abbastanza denaro o transitava nella corsia sbagliata, otteneva uno scontrino, il rapporto di mancato pagamento, con i dati riguardanti l’importo da pagare, la data, l’ora, il casello di uscita e di entrata, la targa e la classe del veicolo, e poteva, poi, provvedere entro 14 giorni dal mancato pagamento, recandosi a un Punto Blu, in banca, alla Posta o su internet. Rilevata l’infrazione, con un sistema analogo a quello previsto per gli ausiliari del traffico, l’ausiliario del pedaggio invia i dati del veicolo alla Polizia stradale, che, entro 90 giorni, notifica il verbale all’indirizzo del proprietario del veicolo. Le sanzioni previste sono l’importo di 85 euro e la decurtazione di 2 punti dalla patente. La sanzione passa a 422 euro se vengono appurate la truffa o l’insolvenza fraudolenta.
Autovelox: nuovo Trucam
Sulle strade del Lazio e della Sardegna è operativo TruCam, il nuovo dispositivo della Polizia Stradale che permette non solo di verificare le infrazioni ai limiti di velocità , ma anche di documentare l’infrazione con un video. Trucam segue il veicolo, auto o moto, e legge la targa, posta nella parte posteriore. La telecamera, dotata di sensore Ccd ad alta definizione e posizionamento Gps, realizza un video, consultabile da monitor touchscreen, che permette di vedere anche all’interno dell’abitacolo e verificare se l’autista e/o il passeggero stanno indossando le cinture di sicurezza o se chi guida sta usando il cellulare.
Violenza privata se si parcheggia nel posto auto riservato al disabile
La quinta sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17794/17, pubblicata il 7 aprile, ha confermato che chi parcheggia nel posto auto riservato ad un disabile può rispondere del reato di violenza privata (art. 610 cod pen.). La Corte ha preso in esame il caso di un uomo condannato nei gradi precedenti perché aveva parcheggiato la sua auto, per diverso periodo di tempo, nel posto riservato espressamente ad una donna, affetta da gravi patologie. Nel corso del procedimento l’imputato aveva anche cercato di scaricare la responsabilità ai suoi familiari cui avrebbe prestato la sua vettura. Secondo i giudici l’imputato non si è limitato a violare l’articolo 158, comma 2, Codice della Strada che punisce, con una sanzione amministrativa, chi parcheggia il veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, ma, occupando lo spazio espressamente riservato ad una determinata persona per ragioni di salute, le ha impedito di parcheggiare lì dove solo a lei è consentito lasciare il mezzo. Nella fattispecie, pertanto, oltre all’elemento oggettivo del reato contestato, c’è anche l’elemento soggettivo perché il ricorrente, pur avendo visto la segnaletica, ha lasciato l’auto, impedendo al titolare del diritto di parcheggiare nello stesso spazio dalla mattina (prima delle 10.40) fino a notte inoltrata.
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a cura di Giovanni Guarino