Dal 2018 eCall obbligatorio per tutte le auto
Per effetto di una legge approvata dal Parlamento Europeo, dal 31 marzo 2018, in tutte le automobili, dovrà essere installato il servizio eCall, vale a dire il sistema che permette di eseguire, in maniera automatica, chiamate di emergenza.
Le auto di nuova produzione dovranno avere l’eCall di serie, mentre per quelle vecchie non ci sarà l’obbligo di installazione. In caso di incidente grave l’eCall invia automaticamente una chiamata di emergenza al 112 (unico numero europeo): la chiamata automatizzata ai soccorsi, quindi, parte anche se le persone coinvolte sono in stato di incoscienza o non possono muoversi. Grazie al GPS l’eCall trasmette informazioni, anche sul tipo di incidente e l’auto coinvolta, direttamente alla centrale operativa più vicina.
Il Parlamento Europeo sta vagliando l’estensione del provvedimento anche ad autobus, pullman e camion.
Omesso passaggio di proprietà del veicolo: il giudice può ordinare la trascrizione retroattiva della vendita
Con la sentenza n. 4370/2016 il Giudice di Pace di Lecce, constatato che non era stato effettuato il passaggio di proprietà di un veicolo nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), affidato in gestione all’Automobile Club d’Italia (A.C.I.), non ha inflitto multe e sanzioni, ma ha ordinato la trascrizione della vendita al P.R.A. con effetto retroattivo, dalla data della compravendita, e condannato l’acquirente inerte alle spese di trascrizione e processuali. La trascrizione è un passaggio fondamentale ed obbligato anche se non ha valore costituitivo della vendita: la stessa, infatti, è conclusa attraverso la corresponsione del prezzo e la consegna del veicolo al nuovo proprietario e da una dichiarazione autenticata, anche unilaterale, del venditore, che libera completamente quest’ultimo dagli obblighi con il Fisco (es. il bollo). Il giudice, quindi, ha riconosciuto, con effetto retroattivo, l’avvenuto trasferimento e, conseguentemente, bolli, sanzioni ed ogni altro balzello ricade in capo al nuovo proprietario: nulla deve essere più pagato dal venditore e, se il pagamento è già avvenuto il venditore può ottenerne la restituzione.
Verbale con autovelox nullo in caso di mancata contestazione immediata sulla strada che non ha le caratteristiche minime dell’arteria a scorrimento
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5532/17, pubblicata il 6 marzo, ha dichiarato nullo il verbale con l’autovelox senza contestazione immediata sulla strada che non ha le caratteristiche minime dell’arteria «a scorrimento» (art. 2 del Codice della Strada: carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, un’eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate), con la conseguente disapplicazione del decreto del prefetto e l’annullamento della multa inflitta. Il provvedimento prefettizio, che autorizza l’installazione di autovelox, per verificare elettronicamente la velocità dei veicoli in transito, su una strada urbana priva delle caratteristiche minime indicate dalla legge, secondo la suprema corte, è palesemente illegittimo e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. Il provvedimento prefettizio che individua le strade lungo le quali è possibile installare autovelox, senza obbligo di fermo immediato del conducente (articolo 4 del Decreto legge 121/02) può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, Cds e non altre. Il Tribunale deve, caso per caso, verificare se le caratteristiche oggettive della strada in questione consentono di ricondurla nell’ambito della categoria di cui alla lettera D) dell’articolo 2 cod. strada.
RcAuto: nuova CARD, edizione2017
Dal 1° marzo 2017 e solo per i sinistri verificatisi dopo tale data, in attuazione dell’art. 13 del Decreto Presidente della Repubblica n. 254/2006, è entrata in vigore la nuova Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, la cosiddetta #CARD. La novità più importante è l’Arbitrato Anticipato, che non serve a definire anticipatamente le responsabilità di un sinistro stradale avvenuto tra due veicoli nel territorio italiano, ma serve, solo ed esclusivamente, a stabilire il forfait tra le due imprese di assicurazioni, quella gestionaria e quella debitrice. In caso di sinistro con procedura CARD la Compagnia di Assicurazione, ricevuta la richiesta di risarcimento, deve provvedere alla liquidazione dei danni per conto della Compagnia di Assicurazione del veicolo responsabile, senza la pretesa della stessa di gestire il sinistro come un rapporto diretto con il proprio assicurato applicando clausole inserite alla stipula del contratto assicurativo. In caso di sinistro stradale tra due veicoli, infatti, l’assicurato veste i panni di danneggiato e, pertanto, l’Impresa di Assicurazione Gestionaria dovrà risarcire integralmente il sinistro (danno materiale, fermo tecnico, svalutazione commerciale, soccorso stradale, ecc) in conseguenza di un danno subito a causa del responsabile civile assicurato con l’Impresa di Assicurazione Debitrice! In caso di constatazione amichevole con firma congiunta (modello CAI firmato da entrambi i conducenti) è molto importante la corretta compilazione del modulo pena l’applicazione di percentuali di responsabilità o addirittura la negazione del risarcimento. Il modulo CAI, quindi, deve riportare le seguenti informazioni: 1) data del sinistro; 2) generali delle parti (conducente e/o assicurato); 3) targhe dei due veicoli; 4) descrizione o grafico delle circostanze e delle modalità del sinistro; 5) firma dei due conducenti o assicurati coinvolti nel sinistro; 6) indicazione dell’ubicazione dei danni. Le modalità del sinistro devono essere desumibili dalla descrizione o dal grafico riportati sul modulo CAI, nonché dall’ubicazione dei danni. Eventuali osservazioni indicate nel riquadro 14, avranno rilevanza nella ricostruzione della dinamica del sinistro, in assenza di valorizzazione delle circostanze del sinistro ai punti precedenti oppure se non chiariscano inequivocabilmente la dinamica dell’evento. Non saranno considerate le osservazioni dalle quali non emerga una dinamica del sinistro, ma una semplice valutazione di responsabilità da parte di uno dei conducenti, un esempio classico è la dicitura ho torto. In caso di disaccordo tra le parti e, quindi, di constatazione amichevole non compilata, è opportuno richiedere l’intervento di Polizia Municipale, Carabinieri o Polizia Stradale sul luogo teatro del sinistro per i rilievi dell’accaduto. In questo caso ognuno dei due conducenti o assicurati compila un modulo Cai, cosiddetto Monofirma, descrivendo le modalità del sinistro come al punto precedente e richiedendo il risarcimento dei danni alla propria Impresa di Assicurazione in qualità di Gestionaria. In questi casi, di fondamentale importanza è l’acquisizione di più elementi probatori a favore per ottenere il giusto risarcimento (es. prove testimoniali, rilievi tecnici delle autorità , ricostruzione della dinamica del sinistro, ecc.). Per i sinistri accaduti prima del 1° marzo si applicano le disposizioni in vigore al momento di accadimento del sinistro.
a cura di Giovanni Guarino