Revisione veicoli: le scadenze
A richiesta di un lettore ricordiamo che la prima revisione di motoveicoli, ciclomotori, autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg, deve essere fatta 4 anni dopo la prima immatricolazione, mentre le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale. La revisione, invece, è annuale, per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città ).
Per effettuare la revisione occorre compilare e presentare l’apposito modello TT 2100 agli uffici della Motorizzazione Civile.
Con l’occasione segnaliamo che lo scorso 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la nuova direttiva europea 2014/45/UE che richiede una maggiore preparazione per il personale che effettua i controlli di revisione auto. La direttiva suggerisce che sia introdotto un sistema di formazione che comprenda una formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento o un esame appropriato e che sia definito un periodo transitorio per consentire al personale attualmente addetto ai controlli di procedere alla formazione periodica o agli esami
Cina: impronte digitali per tutti gli stranieri
Dallo scorso 10 gennaio, in nome della sicurezza, la Cina prende le impronte digitali di tutti i viaggiatori stranieri di etĂ compresa tra i 14 e i 70 anni, non in possesso di un passaporto diplomatico o cittadini di Paesi con i quali esistono accordi particolari, in arrivo nel Paese.
Ha iniziato con quelli che atterrano all’aeroporto di Shenzen, ma il Ministero di Pubblica sicurezza ha già annunciato che i controlli saranno progressivamente estesi a tutti gli scali del Paese che prevedono voli internazionali.
Ma non basta … le autorità di controllo raccoglieranno anche dati biometrici attraverso appositi dispositivi, che, per ora, risultano installati solo presso l’aeroporto di Shenzhen.
Diabete e patente di guida
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 2/2013, il paziente diabetico, di tipo 1 e 2 (in terapia sia orale sia insulinica) può guidare veicoli per uso privato e professionale, se il medico che fa la visita presso l’autoscuola privata o strutture simili, le Commissioni mediche locali sono in possesso della documentazione e certificazione dello specialista in diabetologia o specializzazione equivalente che segue il paziente. I livelli di rischio per la sicurezza alla guida nei pazienti diabetici sono tre – basso, medio ed elevato – e fanno rinnovare la patente secondo il seguente schema:
Basso:10 anni per chi ha meno di 50 anni;
5 anni per chi ha una etĂ compresa fra 50 e 70 anni
3 anni per ha una etĂ superiore a 70 anni
Mediio: 5 anni per ha una etĂ inferiore a 50 anni
3 anni per chi ha una etĂ compresa fra 50 e 70 anni
1 anno per chi ha una etĂ superiore a 70 anni)
Elevato: invio alla Commissione Medico Legale con foglio firmato dall’interessato per presa visione e ritiro della certificazione.
Il giudizio di idoneità , il profilo di rischio e la durata di validità della patente, infatti, sono legati alla presenza di ipoglicemie, al compenso metabolico, alla presenza di complicanze, al tipo di farmaci utilizzati, capaci o non capaci di causare ipoglicemia, all’età del paziente.
Al momento del rilascio della patente e in occasione del suo rinnovo periodico, dopo aver compilato l’apposito modulo, relativo al tipo di patente, in cui autocertifica, sotto la propria responsabilità , la presenza o meno di condizioni patologiche, come, ad esempio, il diabete, il candidato deve anche produrre il certificato, redatto dal diabetologo in data non anteriore a 3 mesi, che attesta il tipo di diabete, la durata della malattia, la terapia in corso, la presenza o meno di complicanze, il grado di controllo glicemico, la ricorrenza di gravi episodi di ipoglicemia, ed infine il rischio complessivo relativo alla guida.
In caso, poi, di presenza di comorbilità o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida e che nel complesso identificano un profilo di rischi elevato, il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione medica locale.
a cura di Giovanni Guarino