di Giovanni Guarino
Documenti di viaggio per i cittadini dell’UE
Il cittadino europeo non è tenuto ad esibire carta d’identità o passaporto quando si muove all’interno dello spazio Schengen (Austria – Ungheria – Norvegia – Belgio – Islanda –Polonia – Repubblica ceca – Italia – Portogallo – Danimarca – Lettonia – Slovacchia – Estonia – Liechtenstein – Slovenia – Finlandia – Lituania – Spagna – Francia – Lussemburgo – Svezia – Germania – Malta – Svizzera – Grecia – Paesi Bassi), ma deve esibirlo per i viaggi da o verso Bulgaria, Cipro, Croazia, Irlanda, Regno Unito e Romania. Comunque, è sempre bene portare il documento di identità sempre con se (in alternativa è sufficiente la carta d’identità ), così da dimostrare la propria identità , in occasione dei sempre più frequenti controlli da parte della polizia, per il grave moneto internazionale che stiamo vivendo. Secondo la normativa Schengen, inoltre, in circostanze eccezionali, come, ad esempio, in presenza di un grave rischio per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, gli Stati membri possono reintrodurre per un periodo di tempo limitato dei controlli alle frontiere. Le condizioni e le procedure sui documenti di viaggio variano notevolmente da Paese a Paese e possono anche cambiare senza preavviso. In casi eccezionali, ogni Stato dell’UE può negare l’ingresso per ragioni politiche, di sicurezza o di salute pubblica, ma le autorità devono dimostrare, per iscritto, che la persona costituisce una ” minaccia concreta e sufficientemente grave“, precisando non solo i motivi del provvedimento, ma anche le modalità per presentare ricorso. Info: www.europa.eu
Viaggiare con gli animali
Gli animali possono sempre più seguirci in viaggio. Sempre di più strutture turistiche (alberghi, agriturismo, spiagge, ristoranti) li accettano.  In auto (art. 169 comma 6 Codice della Strada), in treno, in nave, in aereo: i quadrupedi possono seguirci ovunque, dopo aver consultato i diversi regolamenti per il trasporto di animali da compagnia, controllato i treni che li accettano e la loro sistemazione. Per il cane occorre sempre portare il passaporto, il libretto sanitario, che riporta le vaccinazioni effettuate e altre informazioni (nome, sesso, razza, tatuaggio, indirizzo proprietari) e l’iscrizione all’anagrafe canina. Per entrare in alcuni Paesi, oltre alle normali vaccinazioni, cani e gatti devono fare specifiche profilassi contro parassiti interni ed esterni, da effettuare annualmente. Per alcuni Paesi, inoltre, è necessario fare anche il “blood test”: vale a dire il prelievo di sangue del cane, su cui sono effettuati i test per la positività alla rabbia, che deve essere eseguito con le tempistiche e le scadenze indicate dal veterinario o la ASL competente. Attenzione: secondo l’art. 1 comma 3, della Legge n. 189/2004 chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Ricordiamo che l’abbandono del cane o del gatto è un reato punito dal codice penale.
La responsabilità dell’albergatore
Tutte le strutture alberghiere debbono non solo garantire la tranquillità e la sicurezza dei loro ospiti, ma offrire anche il servizio pubblicizzato e rispondono dei danni subiti dal turista. La responsabilità dell’albergatore è disciplinata dagli artt. 1783 e seg. del Codice Civile: l’albergatore è tenuto a risarcire il valore dell’oggetto rubato dalla stanza o distrutto nel limite dell’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. Sono risarcibili i danni causati alle cose che si trovano in albergo, durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio, e quelle affidate in custodia all’albergatore, ad un membro della sua famiglia o un suo ausiliario, che ne assumono la custodia, anche fuori dell’albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio e durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio. Il limite al risarcimento è escluso quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione dei beni portati in albergo sono imputabili per colpa all’albergatore, ad un membro della sua famiglia o ad un suo ausiliario o nel caso in cui il turista abbia dato in custodia all’albergatore specifici oggetti. L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione dei beni sono dovuti al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita, a forza maggiore o alla natura della cosa. Il danno, naturalmente, deve essere denunciato immediatamente all’albergatore e, in caso di furto, alle autorità competenti.