di Giovanni Guarino
Tutor: applicazione delle tolleranze
L’ordinanza n. 7/16 del giudice di Pace di Canosa, depositata lo scorso 9 febbraio, ha ridotto al minimo la sanzione inflitta ad un automobilista, che viaggiava in autostrada ad oltre 130 km/h in un tratto in cui la velocità massima era pari a quest’ultima, a seguito dell’accertamento effettuato con Tutor. Il giudice ha chiarito che non era stata applicata la tolleranza del 15 %, prevista dall’articolo 345, comma 3, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada: l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora. Se il Centro Nazionale di Accertamento delle Infrazioni, competente sulle rilevazioni effettuate con il Tutor, avesse applicato la percentuale corretta, infatti, la velocità ottenuta sarebbe stata di 136,37 km/h e, quindi, di poco superiore al limite di 130 km/h previsto nel tratto autostradale percorso. In questo caso risulta sanzionabile l’ipotesi più lieve in materia di velocità prevista dall’articolo 142, comma 7, del Codice della Strada e non quella più grave prevista dall’art. 142, comma 8, che prevede anche l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente per la riduzione dei punti sulla patente di guida.
Gite scolastiche: nuove disposizioni del Miur
La nota n. 674 del 3 febbraio 2016 del Ministero dell’Istruzione fornisce indicazioni sulle modalità di organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione in modo da accrescere i livelli di sicurezza stradale. Il provvedimento, in particolare, impone particolare attenzione, nella fase di organizzazione della gita e durante il viaggio, su taluni aspetti relativi alla scelta dell’impresa cui affidare il servizio, all’idoneità e condotta del conducente ed all’idoneità del veicolo. Le scuole devono accertare che l’impresa sia in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, sia autorizzata all’esercizio della professione ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, si avvalga di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei. Le imprese devono anche dimostrare che il mezzo sia regolarmente dotato di cronotachigrafo o di tachigrafo digitale, coperto da polizza assicurativa RCA, e che il personale addetto alla guida sia in possesso della patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone, in corso di validità. Nel corso del viaggio gli accompagnatori devono prestare attenzione al fatto che il conducente non assuma sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità, e non faccia uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare. Per quanto riguarda l’idoneità del veicolo, attestata essenzialmente dalla visita di revisione annuale, in maniera empirica, gli accompagnatori devono prestare attenzione all’usura dei pneumatici, all’efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori all’esistenza degli estintori e di “dischi” indicanti le velocità massime consentite, applicati nella parte posteriore del veicolo :80 km/h e 100 km/h.
Omicidio stradale: è un reato a sé
Il Parlamento italiano ha finalmente introdotto il reato di omicidio stradale: il testo è stato approvato, in via definitiva, dal Senato, con 149 voti favorevoli, 3 no e 15 astensioni. L’omicidio stradale è, quindi, diventato un reato a sé, graduato su tre varianti: la pena prevista da 2 a 7 anni si applica quando la morte è causata violando il codice della strada; quella da 8 a 12 anni di carcere è relativa a chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe; la reclusione da 5 a 10 anni è prevista per l’omicida il cui tasso alcolemico supera 0,8 g/l oppure ha causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). La pena può aumentare della metà se a morire è più di una persona: il colpevole rischia così fino a 18 anni di carcere.
Lesioni stradali – Aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se, invece il colpevole, ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
Conducenti mezzi pesanti – L’ipotesi più grave di omicidio stradale e di lesioni si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
Fuga del conducente – Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà, comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se sono morte o ferite più persone o se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena, invece è diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.
Revoca della patente – In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine, però, è aumentato nelle ipotesi più gravi: se, ad esempio, il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
Raddoppio della prescrizione – Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave. Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm può chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
Perizie coattive – Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.