di Giovanni Guarino
Incidenti stradali: la legislazione applicabile si determina in relazione al luogo dell’incidente
La Corte di Giustizia europea, con la sentenza pronunciata nella causa C-350/14, Lazar, ha affermato che i danni subìti personalmente dal familiare di una vittima di incidente stradale sono mere conseguenze indirette in relazione all’evento dannoso principale. Pertanto, secondo quanto previsto dal regolamento Roma II, la legge applicabile a questo tipo di obbligazione extracontrattuale è quella dello Stato membro in cui ha avuto luogo l’incidente e si è verificato il danno, indipendentemente dalle conseguenze indirette. L’applicazione della legge del luogo d’insorgenza del danno, nella specie il luogo del sinistro stradale, assicura un criterio univoco per la determinazione della legge applicabile, evitando il rischio che un singolo evento dannoso principale possa dare luogo a diverse richieste risarcitorie, potenzialmente soggette a leggi di tanti Stati diversi quanti sono i luoghi in cui risiedono i famigliari della vittima del sinistro.
Documenti necessari per i viaggi all’estero
Per chi è diretto all’estero consigliamo di munirsi sempre del passaporto, che resta il principale documento per le trasferte oltre confine in quanto universalmente riconosciuto. Il competente Ufficio diplomatico o consolare in Italia, o l’agente di viaggio, forniscono tutte le informazioni in merito alla validità residua (almeno 6 mesi) ed eventuale visto richiesti dal Paese di destinazione. Varie nazioni, infatti, non accettano la carta d’identità italiana valida per l’espatrio con conseguente respingimento in frontiera del viaggiatore. Non sono accettate le carte d’identità in formato cartaceo, che sono state rinnovate con il timbro apposto dal Comune di appartenenza, quelle in formato elettronico, che sono state rinnovate con il foglio di proroga rilasciato dal Comune. Non sono accettate neanche le carte d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita, come disposto dall’art. 7, comma 1, del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, n. 5: le carte di identità rilasciate o rinnovate dopo il 10 febbraio 2012, recita la disposizione, devono considerarsi valide fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento.
La sicurezza in volo
La sicurezza dei voli e dei passeggeri è garantita da un sistema di regole internazionali, condivise e standardizzate, e dai controlli sulla loro applicazione. La sicurezza, intesa come “safety“, si occupa non solo della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili, ma anche della valutazione dell’idoneità degli operatori aerei, del personale di volo, di quello tecnico e di quello addetto alla manutenzione. La sicurezza, intesa come “security“, invece, si riferisce alle misure e risorse volte a prevenire e contrastare atti di interferenza illecita nei confronti del sistema di aviazione civile, vale a dire sia del trasporto aereo che degli aeroporti. Per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza raggiunto dall’aviazione civile europea, il più elevato al mondo, la Commissione europea, attraverso l’attività delle autorità competenti degli Stati membri, vieta il proprio spazio aereo alle compagnie non ritenute sufficientemente sicure e/o non sufficientemente controllate dalle loro autorità nazionali: l’elenco delle compagnie bandite all’interno dell’Unione europea, la cosidetta black list, comprende le compagnie extracomunitarie che non soddisfano i requisiti in materia di sicurezza e non possono operare su tutto il territorio della Comunità . Info: www.enac.gov.it.