a cura di Giovanni Guarino
Diposizioni europee antiterrorismo
Il vertice dei Ministri degli Interni e della Giustizia dei 28 Paesi dell’Unione europea, già convocato da tempo per il 20 novembre per discutere della crisi migratoria, dopo i fatti di Parigi del 13 novembre, ha dovuto discutere ed individuare misure straordinarie e di emergenza atte a rafforzare i controlli alle frontiere dell’Unione e contrastare il pericolo di nuovi attentati, ai quali l’Europa è esposta.
I ministri hanno discusso un apposito documento predisposto ad hoc dai funzionari europei dell’antiterrorismo contenente varie proposte, alcune delle quali anche molto incisive.
E’ stato deciso di non sospendere il trattato di Shenghen, che permette la libera circolazione all’interno della comunità europea per i cittadini dell’Unione, ma di inasprire i controlli di sicurezza per tutti coloro che rientrano in Europa, anche se si tratta di cittadini europei. E’ stata proposta anche la schedatura degli individui in ingresso tramite impronte digitali e scansione del volto negli aeroporti, nei porti ed anche nelle stazioni. I dati raccolti dovrebbero poi confluire in un unico grande database a disposizione di tutte le polizie europee.
I provvedimenti discussi prevedono anche la creazione di squadre speciali d’intervento rapido (Rabit) e la possibilità di “segnalazione immediata” per passeggeri sospetti.
Amnesty International ha esortato i leader europei a garantire, in ogni caso, il rispetto dei diritti umani e a non cedere alle retoriche anti immigrazione.
Trasporto aereo: compensazione pecuniaria anche in caso di sciopero preventivamente annunciato
Il Tribunale di Torino ha sentenziato che gli scioperi preventivamente annunciati, che comportano la cancellazione di voli aerei, non possono essere considerati causa di forza maggiore: conseguentemente, secondo la corte, i passeggeri hanno diritto non solo alla erogazione di pasti in aeroporto e al pernottamento in albergo (se è prevista una riprotezione nel giorno successivo), ma anche alla compensazione pecuniaria, prevista dalla normativa comunitaria in vigore. Nella motivazione della sentenza si legge che sussiste la responsabilità della Compagnia aerea quando si dimostra che la stessa era a conoscenza dello sciopero prima della sua data e che gli organi di stampa avevano pubblicato per tempo la notizia che in quella determinata giornata si sarebbe svolta l’agitazione sindacale. Conseguentemente la responsabilità del vettore sussiste perché lo sciopero preventivamente annunciato non si può ritenere un evento eccezionale ed imprevedibile. I danni subiti dai passeggeri potrebbero essere contenuti e limitati, infatti, se la compagnia aerea adottasse la dovuta informazione ed assistenza.
Obblighi a carico dei gestori di servizio di trasporto via mare
Sintetizziamo i principali obblighi a carico dei gestori di servizi di trasporto via mare, posti dal Decreto legislativo 129/2015 e dal conseguentemente regolamento della Autorità di regolazione dei trasporti, per i quali un passeggero può fare segnalazione.
Obbligo | Sanzione minima | Sanzione massima |
Omessa erogazione del biglietto di viaggio | 150 | 1.500 |
Offerta di tariffe e/o condizioni contrattuali discriminatorie in base alla cittadinanza del passeggero, alla sede del vettore o del venditore di biglietti nell’UE | 1.000 | 30.000 |
Omesso avviso di cancellazione alla partenza o ritardo o omessa comunicazione della nuova ora di partenza.
L’avviso deve esser dato quanto prima ai passeggeri in partenza, non oltre 30 minuti dopo l’ora di partenza prevista) |
500 per cancellazione o ritardo | 5.000 per cancellazione o ritardo |
Omessa offerta al passeggero di scegliere, in caso di mancata partenza dal porto (o ritardo di oltre 90 minuti), tra trasporto alternativo a condizioni simili; rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni) con ritorno, se necessario, al punto di partenza | 1.500 ad evento | 15.000 ad evento |
Omessa assistenza in caso di cancellazione o ritardo della partenza.
A seconda del caso: spuntini, pasti, bevande, sistemazione in albergo o altro alloggio |
100 a passeggero | 600 a passeggero |
Omessa erogazione del biglietto a passeggeri disabili o con mobilità ridotta | 500 | 5.000 |
Omessa erogazione del biglietto e mancato sforzo per proporre una alternativa di trasporto o mancata comunicazione entro 5 giorni dei motivi del rifiuto | 150 | 1.500 |
Emissione biglietto a prezzo maggiorato | 150 | 1.500 |
Omessa fissazione di condizioni d’accesso non discriminatorie per passeggeri disabili o con mobilità ridotta in collaborazione con organizzazioni che li rappresentano | 1.500 | 15.000 |
Omessa informazione su condizioni d’accesso presso le stazioni o su internet | 500 | 5.000 |
Omessa consegna, su richiesta del passeggero, delle informazioni sulle condizioni d’accesso su formati adeguati ed accessibili (conferme di assistenza anche via mail o sms) | 150 | 1.500 |
Omessa assistenza gratuita per passeggeri disabili o con mobilità ridotta: salite, discese, accessi, bagagli, esigenze particolari comunicate, ecc. | 300 | 1.200 |
Omesse misure per agevolare le notifiche di richiesta di assistenza o mancato sforzo per dare comunque assistenza anche in mancanza di notifica di richiesta | 150 | 900 |
Omessa informazione sul viaggio durante lo stesso sui diritti sanciti dal Regolamento UE 1177/2010 (nei porti, sulle navi, nei terminali portuali) | 150 a viaggio 150 a passeggero |
900 a viaggio 900 a passeggero |
Omessa organizzazione di un sistema di gestione reclami | 2.500 | 25.000 |
Omesso riscontro al reclamo entro un mese (con accoglimento, rigetto o comunicazione che e’ ancora in esame) oppure omessa risposta definitiva entro due mesi | 300 | 1.500 |
Le sanzioni pagate alimenteranno un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti.
Info, modulistica: www.autorita-trasporti.it/trasporto-via-mare-e-per-vie-navigabili-interne