di Giovanni Guarino
Anche per i treni annullati non basta il rimborso del biglietto
Lo scorso mese di maggio Caterina Di Vito, giudice di pace di Frosinone, ha condannato Trenitalia non solo al rimborso del costo del biglietto di un treno soppresso senza preavviso, ma anche dei danni patiti dal passeggero. Secondo il giudice, infatti, è da ritenere vessatoria la disciplina contrattuale di Trenitalia, che prevede solo il rimborso del costo del biglietto e non anche quello delle spese sostenute a seguito della soppressione del treno che si doveva prendere. Secondo il giudice tale norma non risulta in linea con la disciplina prevista in altri settori di trasporto e nel commercio al dettaglio. Quando viene annullato un volo al di fuori dei tempi di legge, ad esempio, oltre all’impegno del vettore a trovare un trasporto alternativo, è prevista anche una compensazione pecuniaria. Nel commercio, quando non viene effettuata, per responsabilità del venditore, la vendita, per la quale è stata versata una caparra, è previsto anche un rimborso del danno con un importo doppio rispetto a quello versato come caparra.
Tribunale di Roma: agenzia di viaggi e TO condannati a risarcire la vacanza rovinata
Il Tribunale di Roma ha condannato in solido, una agenzia di viaggi ed un tour operator, a risarcire una famiglia di turisti, che aveva acquistato un pacchetto vacanza con destinazione Brasile e che si è ritrovata alloggiata in un albergo di Rio De Janeiro non a 4 stelle con vista mare, come previsto dal contratto, ma sporco, maleodorante, infestato da insetti e scarafaggi, con condizioni igieniche scadenti e vista sulle costruzioni limitrofe. Secondo il Tribunale di Roma il danno non patrimoniale da vacanza rovinata va riconosciuto considerando il disagio subito che sicuramente ha vanificato o quanto meno limitato i benefici e le aspettative della vacanza.
Auto: riparazioni da carrozzerie e Tabelle di Milano
Nel Parlamento italiano è in discussione il Disegno di Legge sulla concorrenza nel campo Rc Auto, di cui sottolineiamo due punti approvati in Commissione. Allo stato dei lavori l’assicurato avrebbe il diritto di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia e non più solo di carrozzerie convenzionate con le Compagnie Assicurative. Risulterebbero altresì confermati i valori delle Tabelle di Milano studiati per il risarcimento dei danneggiati. Vedremo poi se nel passaggio, prima nell’aula del Parlamento e poi in Senato, tali modifiche rimarranno e se riusciranno ad affermarsi le lobby delle compagnie assicurative.
Sui ciclomotori omologati è possibile portare il passeggero
La legge 115/2015, intitolata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto, ha modificato alcune norme del Codice della strada adeguandole alle disposizioni europee. Non vige più il divieto, storico, per il minorenne di condurre un passeggero sui ciclomotori fino a 50 cc e su moto fino a 125 cc di cilindrata: ora la norma richiede che il conducente abbia almeno 16 anni. Per andare in due in motorino, senza incorrere nel pericolo di una multa, occorre che il 16enne e il 17enne alla guida abbia la patente Am, A1 o B1, ma anche che la moto sia omologata al trasporto di un passeggero. Il divieto di circolazione in due resta, quindi, in vigore solo per i 14-15enni in motorino e nel caso in cui il ciclomotore non sia idoneo al trasporto di due persone. In questo caso, trattandosi di illeciti commessi da minori, ai sensi della Legge 689/1981, è assoggettato alla sanzione amministrativa il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.