di Giovanni Guarino
R.C. Auto: attestato di rischio telematico
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento IVASS del 19 maggio 2015, che ha sostituito il Regolamento Isvap 4/2006, risultano modificate le disposizioni relative alla scadenza delle polizze (non più con rinnovo automatico) e al rilascio degli attestati di rischio contenenti anche le informazioni sulla classe di merito maturata. Per le polizze R. C. Auto, dallo scorso 1° luglio 2015, gli attestati di rischio sono consegnati al contraente/assicurato solo per via telematica, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto. L’obbligo viene assolto con la messa a disposizione nell’area riservata del sito web dell’impresa di assicurazione, alla quale ogni contraente può accedere per visionare informazioni sulla propria posizione assicurativa. Ogni impresa, tuttavia, può prevedere modalità di consegna alternative da attivarsi su richiesta del cliente (per esempio invio via e-mail). Da ottobre 2015, dovrebbe diventare operativa anche la dematerializzazione del contrassegno assicurativo: per tale mese, infatti, dovrebbe essere pronto il sistema di rilevamento a distanza delle violazioni in termini di obblighi R C Auto. Dal 18 ottobre 2015, secondo quanto comunicato dalll’ANIA non si dovrebbe più esporre più il tagliandino (contrassegno assicurativo) sull’auto.
Strisce blu: niente multa se si supera il limite di tempo
Confermando quanto già scritto nel 2014, il Ministero dei Trasporti, con la nota n. 53284/2015, ha ribadito che sono illegittime le multe inflitte per divieto di sosta a chi ha lasciato il proprio mezzo parcheggiato oltre il limite di tempo già pagato. In caso di sforamento del limite di tempo, quindi, si è di fronte solo a inadempimento contrattuale e non anche a una violazione del Codice della Strada. L’ente gestore delle strisce blu, pertanto, deve limitarsi ad esigere il pagamento della sosta residua. Può richiedere una penale solo se ciò è espressamente previsto dalla delibera della Giunta comunale che ha istituito le strisce blu. L’interpretazione ministeriale, però, vale solo per il parcheggio a tempo indeterminato e dove non sono fissati limiti massimi di sosta. Se si viola il tempo massimo di sosta per ciascun veicolo (per esempio se la segnaletica riporta “Massimo … minuti”), la multa è legittima.
Treni: i diritti dei passeggeri
Riepiloghiamo i diritti di coloro che viaggiano in treno. E cioè: