di Giovanni Guarino
Minori in volo: una guida online di eDreams
eDreams ha creato un manuale online per aiutare i genitori a districarsi tra le regole e i costi delle varie compagnie aree. Limitandoci ad un esame delle regole, chiariamo che per la maggior parte delle compagnie aeree i minori non possono viaggiare da soli fino ai 12 anni di età. Alitalia e Meridiana alzano l’età minima a 14 anni, mentre KLM a 15 e Qatar Airways a 16. Per Air France, KLM e Swiss il servizio si può richiedere per i minori fino a 17 anni. Per avere il servizio di assistenza ai minori, che varia in funzione della tratta e del vettore scelto, il cliente deve espressamente richiederlo, precisando alla compagnia aerea le generalità sia della persona che porterà il minore all’aereoporto di partenza e lo affiderà a un assistente, che lo accompagnerà attraverso il controllo di sicurezza fino al velivolo, dove sarà affiancato da un’assistente di volo destinato alla supervisione, sia di quella che lo andrà a prendere in quello di arrivo. Alcune compagnie aeree, come, ad esempio, Turkish Airlines e Volotea, non dispongono del servizio di accompagnatore e fissano l’età minima per volare da soli a 12 anni. Per Ryanair, l’età minima per volare senza accompagnatore è di 16 anni, mentre per easyJet e Wizz Air scende a 14. Info: www.edreams.it/pianifica-viaggio/minori-non-accompagnati/.
Polizza Rca: coperte le operazioni di carico e scarico
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 29 aprile 2015 n 8620, ha affermato che il termine “circolazione stradale” (art. 2054 c.c.) rappresenta un concetto ampio che include, oltre al movimento, anche la sosta, la fermata e l’arresto dei veicoli, quali episodi insiti nella complessità del fenomeno. In particolare, precisa la Suprema Corte, “si riteneva accertato che l’incidente era conseguente all’errata manovra di un’autogrù di proprietà di I.C., il quale, dovendo caricare un cassone metallico acquistato dal P., aveva urtato, con il braccio meccanico montato sul veicolo, il cassone, che era stato posto incautamente in bilico su un muretto e che, per effetto dell’urto, era scivolato verso il basso, schiacciando il P. e provocandone la morte”. La responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. rappresenta, infatti, una sottospecie dell’art. 2050 c.c., di cui condivide la ratio legis, individuata nella pericolosità della circolazione dei veicoli. L’inclusione della c.d. “circolazione statica” nell’ambito dell’art. 2054 c.c. e nella garanzia assicurativa obbligatoria si evince dalla stessa ratio legis, individuata nella pericolosità della circolazione stradale, giacché anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone.
Alcoltest e patente ritirata: rifiuto costa doppio se chi guida non è proprietario
La IV sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza dell’8 aprile 2015 n. 14169, ha affermato il principio secondo cui l’inapplicabilità della confisca del veicolo in quanto appartenente a persona estranea al reato obbliga il giudice ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in misura raddoppiata. L’art. 187, comma 8, cod. strada dispone che, in caso di rifiuto “il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 186, comma 7″ rinviando così alla corrispondente fattispecie contravvenzionale di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, previsti agli effetti della verifica dello stato di ubriachezza per colui che si ponga alla guida di veicolo. Tale disposizione rinvia, a sua volta, all’art. 186, comma 2° lett. c), secondo il quale “la condanna per il reato di cui al periodo che precede “(rifiuto di sottoporsi ai necessari accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica)” comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione “.
Danno non patrimoniale: va provata qualità e intensità di relazione affettiva
La Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza n. 7191 del 10 aprile 2015, affrontando il tema del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro stradale, ha affermato che “in sede di accertamento e liquidazione dei danni conseguenti a sinistro stradale anche i danni non patrimoniali debbono essere dimostrati, quanto meno con riferimento a presunzioni, per giustificare l’attribuzione del risarcimento. Nello specifico assume grande rilevanza la qualità ed intensità della relazione affettiva e familiare tra la vittima dell’incidente ed i parenti”. Nel caso di specie i familiari di un cittadino rumeno, deceduto a seguito di un sinistro stradale, avevano richiesto sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali ai responsabili dell’incidente ed alle relative società di assicurazioni. La Corte ha confermato l’entità del danno non patrimoniale liquidato dalla Corte di Appello di Milano (150.000 euro per ciascuno pari alla somma minima di cui alle tabelle del Tribunale di Milano) in quanto gli attori non hanno offerto alcuna prova del permanere dei rapporti familiari e affettivi, nonostante il fatto che l’infortunato si fosse allontanato dalla famiglia, e non hanno neppure provato i danni subiti.