di Giovanni Guarino
Azienda ferroviaria e gestore delle carrozze responsabili per i furti nei vagoni letto
La terza sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26887/14, pubblicata il 19 dicembre 2014, ha affermato che l’azienda ferroviaria ed il gestore delle carrozze sono responsabili in solido per il furto subito dal passeggero mentre sta riposando nel vagone letto del treno. Essi sono tenuti a pagare integralmente la perdita subita dal viaggiatore. Il ladro si era introdotto nel vagone letto forzandone la serratura ed aveva preso una borsa, contenente oggetti di valore. I giudici hanno chiarito, in primo luogo che la borsa deve considerarsi bagaglio, in quanto non accessorio dell’abbigliamento, e che la stessa era stata posata all’interno della privata dimora, chiusa a chiave, secondo le prescrizioni ricevute e predisposte per garantire la sicurezza, anche del bagaglio con tale modalità trasportato. In proposito la Corte ha richiamato l’articolo 3, comma 26, della Legge n. 94/2009 che ha configurato un’autonoma aggravante se il furto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto. I giudici della Cassazione hanno altresì chiarito che il viaggiatore non ha commesso alcuna imprudenza nel confidare sull’attuazione delle cautele dovute dal trasportatore per scongiurare 1’evento verificatosi. Il furto costituisce un rischio espressamente previsto nel regolamento della società , incaricata dall’azienda di trasporti per l’esecuzione del servizio di carrozza letto, e perciò rientrante nella sua sfera di controllo e di organizzazione di misure necessarie per scongiurarne l’accadimento, e non in quella del viaggiatore che avendo pagato anche il servizio di carrozza-letto aveva il diritto di esigere la sorveglianza necessaria a che nessuno vi potesse entrare indisturbato mentre era chiuso dall’interno, come, invece, è accaduto mentre il dipendente della società dormiva profondamente nella sua garitta, così non impedendo il furto aggravato che aveva l’obbligo di impedire. Tale grave omissione di sorveglianza configura quindi la colpa grave ed esclusiva del trasportatore e della società per il furto subito dal viaggiatore.
Auto storiche: in arrivo il bollo anche per loro
La legge di Stabilità ha modificato l’art. 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 introducendo già dal 2015 la tariffa piena del bollo auto per le auto di età compresa tra 20 e 30 anni anche se inserite nelle liste dell’Asi (Auto-moto club storico italiano) o della Fmi (Federazione motociclistica italiana) perché non più considerate di interesse storico. Tutte le auto immatricolate tra il 1985 e 1995, attualmente soggette a un regime di favore, pagavano la tassa automobilistica solo se circolavano e in base agli importi forfetari stabiliti dalla Regione di residenza dell’intestatario del veicolo. Da quest’anno queste auto non godono più dell’ agevolazione e, quindi, devono pagare il bollo. La legge lascia poi alle assicurazioni di valutare il da farsi per le polizze.
Australia: vietati i lettini abbronzanti in gran parte del Paese
Dal 2009 in Brasile, e dallo scorso 1° gennaio 2015, anche negli Stati di Victoria, Queensland, Nuovo Galles del Sud, Australia del Sud, Tasmania e a Canberra, è vietato utilizzare i solarium al fine di combattere il melanoma, tumore per il quale il Paese detiene il primato mondiale. Il divieto sarà esteso nei prossimi mesi anche allo Stato dell’Australia occidentale, mentre non opera nell’Australia del Nord perché, nel suo territorio, non ci sono solarium. Il veto deriva dalla scoperta che le lampade UV sono più pericolose del sole: emettono, infatti, raggi ultravioletti di tipo B, che sono causa di scottature sulla pelle. Altro motivo del divieto è la violenza dei raggi artificiali delle lampade solari di ultima generazione, vale a dire le lampade UVA ad alta pressione a vapori di mercurio e alogenuri metallici, con un’intensità fino a 15 volte superiore rispetto a quella del sole a mezzogiorno. Questi apparecchi, che hanno soppiantato le classiche lampade solari a tubi fluorescenti per i lettini e le apparecchiature facciali, è vero che garantiscono un’abbronzatura rapida ed esposizioni brevi, ma procurano un invecchiamento precoce della pelle e possono essere causa di tumori della pelle, come melanomi ed epiteliomi.