di Giovanni Guarino
Invalido il verbale se la polizia non prova la presenza della segnaletica stradale che individua l’autovelox
Stop al verbale se la polizia non prova la presenza della segnaletica stradale che individua l’autovelox specie se vi sono intersezioni in prossimità. Il giudice di pace di Maglie annulla la multa perché la Polstrada non dimostra che c’era il segnale dell’apparecchio prima di ogni incrocio. Con la sentenza numero 188/14 del 12 maggio 2014 il Giudice di pace di Maglie, avvocato Anna Loretana Specchia, ha accolto il ricorso proposta da un automobilista fotografato dall’autovelox perché la polizia stradale non ha dimostrato “la presenza di idonea segnaletica stradale collocata preventivamente rispetto all’apparecchio dell’autovelox”. La sentenza rappresenta una novità rilevante per quanto concerne la rilevazione delle violazioni al Codice della Strada effettuate con apparecchi elettronici. Nel caso esaminato è stata rilevata l’assenza della richiesta segnaletica in un tratto in cui sono presenti intersezioni stradali che richiederebbero, nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento, la presenza di un segnale per ogni incrocio al fine di garantire la piena cognizione della collocazione dell’autovelox.
Diritti in spiaggia e al mare
Anche i bagnanti hanno i loro inalienabili diritti nel momento in cui si recano in spiaggia. Diritti garantiti per legge. E cioè:
– L’accesso alla spiaggia è libero e gratuito.
– Gli stabilimenti balneari devono consentire il transito alla battigia.
– L’impedimento o la richiesta di un pagamento rappresentano una violazione della legge.
– La battigia (la striscia di sabbia di 5 metri dove arriva l’onda) è a disposizione di tutti: è un’area esclusa dalla concessione, sulla quale il concessionario non può vantare alcun diritto. Vi si può transitare. Non possono però esservi collocati oggetti ingombranti (ombrelloni o sdraio, proprio perché deve essere garantito il passaggio).
– La pulizia delle spiagge libere è a carico del Comune.
– Le spiagge libere devono essere intercalate tra uno stabilimento e l’altro e non possono essere collocate in aree disagiate e lontane.
– I prezzi sono liberi. Dovrebbero essere rapportati alla qualità dei servizi.
La Corte di Giustizia europea annulla la direttiva sullo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
Gli effetti della direttiva, tuttavia, sono mantenuti per il termine massimo di un anno. Il 6 maggio 2014 la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza pronunciata nella causa C-43/12, Commissione / Parlamento e Consiglio ha annullato la direttiva 2011/82 sullo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. La direttiva ha istituito, tra gli Stati membri, una procedura di scambio di informazioni relative ad otto infrazioni stradali (eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto davanti a un semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su una corsia vietata e uso indebito di telefono cellulare durante la guida): gli Stati membri possono, così, accedere, in altri Stati membri, ai dati nazionali sull’immatricolazione dei veicoli in modo da individuare la persona responsabile dell’infrazione. Pur contenendo misure dirette al miglioramento della sicurezza stradale, la Corte ha dovuto procedere all’annullamneto della direttiva perché essa non si ricollega direttamente agli scopi della cooperazione di polizia, che mirano allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, ed alla prevenzione della criminalità, del razzismo e della xenofobia. Per non incidere negativamente sulla realizzazione della politica dell’Unione in materia di trasporti, la Corte ha ritenuto opportuno mantenere gli effetti della direttiva fino ad un anno a partire dalla data di pronuncia della sentenza, in vista di una nuova direttiva basata, questa volta, sul fondamento giuridico appropriato (ossia, la sicurezza dei trasporti).
Abbandonare un’auto in pessime condizioni nell’area pubblica è reato
La terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20492, depositata il 20 maggio, ha conferma la pena inflitta dal Tribunale di Termini Imerese al proprietario che ha abbandonato l’automobile in pessimo stato in un parcheggio pubblico. Tale comportamento configura l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 6 della Legge n. 210/2008. Il ricorrente aveva,cioè, abbandonato un rifiuto pericoloso, la sua auto, in un’area pubblica. La carcassa dell’auto è un «veicolo fuori uso» inquadrabile nella categoria di «rifiuto speciale». In tema di gestione dei rifiuti «deve essere considerato fuori uso in base alla disciplina di cui all’articolo 3 Decreto Legislativo n. 209/03, sia il veicolo di cui il proprietario decida o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata».