di Giovanni Guarino
La mancata copertura assicurativa RC Auto non può essere accertata con il photored
La Legge  12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), inserendo gli articoli dal 4 ter al 4 quinques nell’articolo 193 del codice della strada, aveva permesso alle forze di polizia stradale di accertare la mancata copertura assicurativa dei veicoli anche mediante il raffronto dei dati delle compagnie assicuratrici con le risultanze delle multe per eccesso di velocità e transito vietato accertate con dispositivi automatici. A seguito di una specifico quesito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 988 del 27 febbraio 2014, ha chiarito che la mancata copertura assicurativa RC Auto non può essere in alcun modo collegata alla violazione del codice della strada effettuata passando con il semaforo rosso. Pertanto, alla stato attuale, possono essere utilizzati, per sanzionare la mancata copertura assicurativa, solo ed esclusivamente i riscontri delle apparecchiature omologate per il controllo della velocità e degli accessi vietati. È, comunque, doveroso ricordare che nessuna disposizione normativa impedisce agli organi di polstrada di effettuare accertamenti a seguito di qualsiasi tipologia di verbale. Gli agenti, se constatano l’assenza della copertura Rc Auto di un determinato veicolo, possono inoltrare un invito a fornire chiarimenti presso il comando interessato, che potrà svolgere gli accertamenti del caso e procedere con la sanzione del trasgressore.
Regolamenti europei per il trasporto passeggeri
A richiesta di un lettore ricordiamo che il Regolamento UE 181/2011, operativo dal 1° marzo 2013 detta le regole per chi viaggia in autobus, il Regolamento UE 1177/2010, operativo dal 18 dicembre 2012, individua i diritti di chi viaggia via mare, mentre il Regolamento CE 392/2009, operativo dal 31 dicembre 2012, definisce le responsabilità dei vettori in caso di incidente nei trasporti via mare. Tali regolamenti dettano diritti uniformi relativamente a viaggi che partono od arrivano in un Paese europeo. I singoli Paesi possono prevedere delle deroghe per quanto riguarda i trasporti interni. I Regolamenti definiscono i principi generali relativi alla non discriminazione dei viaggiatori, le informazioni minime che debbono essere fornite ai viaggiatori, i diritti in caso di cancellazione o ritardo del viaggio, i diritti in caso di incidente con decesso del viaggiatore o danno alla persona o al bagaglio, i diritti particolari dei viaggiatori disabili o con mobilità ridotta nonché le modalità di trattamento dei reclami con tempi per l’invio e per la risposta. Questi atti si aggiungono al Regolamento CE 1371/2007, in vigore dal 3 dicembre 2009, relativo al trasporto in treno ed al Regolamento CE 261/2004 che definisce i diritti del passeggero in aereo.
I diritti del turista nei Paesi a rischio
A seguito del persistente sconsiglio a recarsi in Egitto e delle varie situazioni di pericolo in giro per il mondo, ricordiamo che l’annullamento di un viaggio è sempre oneroso. In caso di disdetta di un pacchetto turistico, infatti, occorre pagare delle penali, che aumentano quanto più si avvicina la data di partenza: se si annulla la prenotazione 3 giorni prima della partenza, ad esempio, si perdere il 100% del costo della vacanza. quello che si è già pagato. Al turista che intende sottoscrivere un’apposita assicurazione per l’annullamento del viaggio, consigliamo di leggere attentamente le varie clausole del contratto e verificare gli ambiti di copertura (malattia, infortunio, incidenti, calamità , attentati), le franchigie e gli oneri accessori, che devono essere pagati oltre l’assicurazione stessa. La penalità per l’annullamento di un viaggio non è dovuta solo se la disdetta del pacchetto turistico consegue ad una comunicazione ufficiale emessa dal Ministero degli Affari Esteri, che sconsiglia il viaggio per motivi di sicurezza o di sanità . In questo caso, a seguito ad un accordo tra i maggiori tour operator e il Ministero degli Affari Esteri, il turista ha la facoltà di scegliere se essere indirizzato ad altra località o essere rimborsato.