di Giovanni Scotti
Viaggio in treno: rimborso parziale per ritardo significativo anche per cause di forza maggiore
La Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza 26 settembre 2013, pronunciata nella causa C-509/11, ÖBB-Personenverkehr AG, ha affermato che il trasportatore non può invocare le norme del diritto internazionale che lo esonerano, in caso di forza maggiore, dal risarcimento del danno causato da un ritardo, per sottrarsi all’obbligo di rimborso. Il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, infatti, prevede che la responsabilità delle imprese ferroviarie in caso di ritardo sia disciplinata dalle regoli uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli – facente parte della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 – fatte salve le disposizioni del regolamento applicabili in materia. Secondo le regole uniformi il trasportatore ferroviario è responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa del ritardo, il viaggio non può continuare nello stesso giorno, o la sua continuazione non è ragionevolmente esigibile. La responsabilità del trasportatore è esclusa quando il ritardo è imputabile a un caso di forza maggiore, ossia, in particolare, a circostanze esterne all’esercizio ferroviario che il trasportatore non poteva evitare. Il regolamento prevede che un passeggero che ha subito un ritardo pari o superiore a un’ora può chiedere all’impresa ferroviaria il rimborso parziale del prezzo del biglietto. Tale indennizzo corrisponde, come minimo, al 25% del prezzo del biglietto nel caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% di tale prezzo nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore. Il regolamento non prevede alcuna eccezione a tale diritto all’indennizzo qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore. Secondo la Corte, quindi, un’impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore.
Prenotazione in albergo e altre strutture ricettive
Il contratto di albergo può dirsi concluso quando la prenotazione del cliente è accettata dall’albergatore ed entrambi sono obbligati l’uno verso l’altro. Il cliente deve impegnare la camera che l’albergatore deve mettere a sua disposizione nei termini fissati. Se il cliente non si presenta, l’albergatore ha diritto di chiedere quanto dovuto per il soggiorno. Conseguentemente è preferibile dare disdetta in tempo utile.
Prenotazione al ristorante
Il ristoranti ha d’obbligo di esporre all’interno del locale il listino dei prezzi praticati con l’indicazione del prezzo di alimenti, bevande e il costo di coperto e servizio. Eventuali carenze relative all’igiene del locale possono essere segnalate alla Unità Sanitaria Locale o al Comando dei Carabinieri. In caso di furti subiti, il ristoratore è responsabile per il risarcimento se si tratta di cose affidate in custodia.
Autovelox: nulla la multa se il verbale non specifica il nome del funzionario che attiva l’apparecchiatura
Il Giudice di Pace di Rovigo ha annullato la multa per eccesso di velocità inflitta ad un automobilista, in quanto il verbale non indicava il nome del funzionario pubblico che attiva e disattiva il traffiphot, l’apparecchiatura elettronica per la rilevazione delle infrazioni. Nel caso sottoposto il giudice di Rovigo ha ritenuto illegittimo il verbale per un vizio di forma: la polizia locale, che agisce per conto di un insieme di piccoli Comuni nell’area, ha effettuato la notifica, ma il verbale non specifica quale sia l’ente sanzionatore, vale a dire l’amministrazione locale nel cui territorio la violazione risulta accertata. Il verbale impugnato è risultato essere viziato anche per altre ragioni: non è stato rispettato l’obbligo della polizia locale di presenziare alle attività di installazione e attivazione del traffiphot. La fotografia utilizzata per la contestazione del presunto illecito risulta sviluppata da una società privata che riporta il frame “incriminato” in cd masterizzati, che si coordinano con il programma di gestione delle verbalizzazioni in dotazione alla polizia municipale verbalizzante. Non è risultato che gli agenti di Polizia Locale fossero presenti alle operazioni: i dipendenti del Comune devono sempre presenziare allo sviluppo delle foto con le auto sanzionate effettuato dalla società appaltatrice del servizio. La Polizia locale è obbligata a specificare quale dei Comuni associati sta sanzionando il trasgressore.
Viaggio in aereo e perdita dei bagagli
Se la valigia non appare sul nastro trasportatore dell’aeroporto o arriva non intatta occorre andare subito all’Ufficio oggetti smarriti (lost&found), presentare il proprio biglietto con il tagliando del bagaglio e compilare un apposito modulo. Per ottenere il risarcimento per il bagaglio perso o danneggiato, invece, occorre presentare anche una denuncia alla compagnia aerea entro il termine di 21 giorni in caso di ritardo e entro il termine più breve di 7 giorni in caso di danneggiamento. La Convenzione di Montreal e quella di Varsavia stabiliscono valori diversi e prevedono un rimborso a bagaglio, indipendentemente dal valore del bene perduto (salvo il caso di maggiore dichiarazione di valore): per gli Stati che aderiscono alla Convenzione di Montreal, infatti, in caso di distruzione, perdita, danno o ritardo si ha diritto ad un risarcimento fino a 1.134 euro, mentre per gli Stati che non aderiscono alla Convenzione di Montreal, per smarrimento o danno si ha diritto ad un risarcimento di 19 euro a kg di bagaglio. Si può chiedere anche il rimborso degli abiti acquistati, allegando le ricevute e il risarcimento del danno “biologico” subìto, la cui quantificazione è lasciata alla valutazione del passeggero che, per avere soddisfazione, dovrà però rivolgersi al Giudice di Pace.