di Giovanni Scotti
Le multe stradali dopo il Decreto del Fare
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto legge n. 69/2013, dallo scorso 21 agosto ci sono importanti novità anche in merito alle multe stradali. L’art.20, comma 5bis, infatti ha modificato ed integrato l’articolo 202 del Codice della Strada. La Circolare del Ministero dell’Interno del 19 agosto 2013 ha fornito i primi chiarimenti. Le norme di tale provvedimento riguardano le sanzioni per le quali è previsto il pagamento in misura ridotta e si applicano sul minimo edittale riportato sul verbale. Non si applicano alle multe associate alla confisca del veicolo e/o alla sospensione della patente di guida. Rientrano in questa categoria, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza o il superamento dei limiti di velocità oltre il range dei 40 chilometri orari. Il provvedimento ha introdotto uno sconto del 30% sull’importo delle sanzioni stradali se colui che ha commesso l’infrazione provvede a pagare entro 5 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione, impressa sul verbale lasciato sul parabrezza, o, se lascia passare invano tali giorni, entro 5 giorni dalla data della notifica al suo domicilio. Le multe si possono pagare con le modalità di pagamento riportate sul verbale, tra le quali può figurare anche il pagamento elettronico (bancomat, carte di credito, ecc.), se l’ufficio che ha emesso il verbale lo prevede. Lo sconto in esame si applica solo sull’importo della sanzioni e non può essere esteso alle spese di spedizione. Entro quattro mesi il Ministero dell’interno dovrebbe dettare norme tecniche per procedere alla notifica dei verbali delle multe tramite PEC (posta elettronica certificata), a coloro che ne sono dotati e che danno autorizzazione a tale utilizzo. Il termine dei 5 giorni, secondo le regole generale già in vigore per i termini di pagamento e di ricorso, decorre: in caso di contestazione immediata, dal giorno successivo alla stessa, e nel caso di contestazione differita da quando il verbale viene notificato via posta o via messo comunale. Il termine che scade in giorno festivo slitta al primo giorno feriale successivo. In caso di giacenza postale per destinatario assente, il termine decorre dall’undicesimo giorno dall’invio del CAD (comunicazione di avvenuto deposito), a meno che il destinatario non ritiri l’atto prima. In caso di giacenza con affissione alla casa comunale, il termine decorre dopo 10 giorni dall’invio della raccomandata di avviso, o dalla data di ritiro se precedente. Se il pagamento con la riduzione è stato effettuato in ritardo (dopo i 5 giorni), l’importo può essere integrato con la differenza rispetto all’intero entro il sessantesimo giorno dalla notifica del verbale. In caso di inadempimento il debito sarà iscritto a ruolo con emissione di cartella esattoriale e la cifra pagata sarà considerata come acconto sul dovuto.
Responsabili dell’autostrada, se non sostituiscono il guard-rail per motivi economici, condannabili in sede penale
La sentenza n. 30190/13 della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello che aveva condannato ad un anno e sei mesi di reclusione i vertici di una società autostradale che non aveva segnalato il pericolo nella circolazione su un viadotto, dopo aver rinviato la sostituzione della barriere desuete ed inadeguate e sfondate da un’auto protagonista di un sinistro che ha causato la morte di quattro persone. La società aveva non poteva permettersi i lavori di sostituzione sulle barriere ai lati del viadotto ed i manager e i tecnici avevano deciso di differire l’installazione delle nuove protezioni. Ma tale motivazione non è stata sufficiente per assolverli: in mancanza della sostituzione del guard-rail, infatti, i responsabili avrebbero dovuto comunque adottare adeguate misure di sicurezza sul tratto “incriminato”, per esempio provvedendo al restringimento della carreggiata. I dirigenti della società autostradale sono stati riconosciuti colpevoli dell’inosservanza dell’articolo 14 del codice della strada che impone all’ente gestore di controllare l’efficienza tecnica delle pertinenze dell’infrastruttura di collegamento e del decreto del ministero dei Lavori pubblici n. 223/92, che stabilisce obblighi precisi su progettazione, omologazione e impiego delle barriere di sicurezza stradale.
Viaggi tutto compreso: breve vademecum
I viaggi e vacanze “tutto compreso”, che hanno una durata superiore alle ventiquattro ore e comprendono trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, sono regolamentati dagli artt. 82 – 100 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Di seguito proponiamo un breve vademecum per coloro che vogliono acquistare da un tour operator o da un’agenzia di viaggi, regolarmente autorizzati, un pacchetto di “viaggio tutto compreso”, al fine di non avere poi brutte sorprese. In primo luogo è doveroso leggere attentamente il depliant consegnatoci, ponendo particolare attenzione alle condizioni generali del contratto, che devono sempre comparire nel testo consegnatovi insieme all’indicazione dell’assicurazione per la responsabilità civile verso l’utente. Una volta pagata la caparra, che non può mai superare il 25% del prezzo totale, fatevi rilasciare non solo la ricevuta di quanto versato, ma anche una copia del contratto con timbro e firma dal tour operator o dall’agenzia di viaggi. Per quanto riguarda il saldo ricordatevi che avete tempo di corrisponderlo fino a 30 giorni prima della partenza. Non pagate prima. Se il tour operator è inadempiente, potere recedere dal contratto e pretere il doppio della cifra corrisposta a titolo di caparra. Se il contratto prevede espressamente delle ipotesi di aumenti (variazioni del costo di trasporto, delle tasse aeroportuali e del cambio), questi non possono superare il 10% del valore del viaggio. Qualora non possiate più partire, è possibile farvi sostituiti, almeno quattro giorni prima del viaggio, o si pagare la penalità. Se, prima dell’inizio del viaggio, vi sono comunicate delle variazioni significative della vacanza (come, ad esempio, il cambio della categoria dell’albergo, lo slittamento di più giorni della partenza, …), potete chiedere l’annullamento del il contratto o scegliere una altra vacanza, anche più costosa, senza che questo comporti un aumento di prezzo. Se le variazioni avvengono durante il viaggio, invece, il tour operator deve rifondere la differenza di costo. In caso di contestazione occorre documentare tutto e, al ritorno, bisogna inviare, entro 10 giorni, all’agenzia e al tour operator una raccomandata con ricevuta di ritorno, descrivendo bene i fatti e chiedendo il rimborso o il risarcimento dei danni. Se la risposta del tour operator o dell’agenzia è insoddisfacente, potrete poi ricorrere al giudice di pace. Ricordiamo che la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto la risarcibilità non solo del danno patrimoniale, ma anche del danno morale da vacanza rovinata.
Guida in stato di ebbrezza: assolto l’automobilista se l’alcoltest dà due risultati uguali a distanza di oltre 10 minuti
Giovanni D’Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, ha segnalato la sentenza n. 8005/12 dell’ottava sezione penale del Tribunale di Milano, che, pur in antitesi con un recente orientamento della Corte di Cassazione, è significativa per le conclusioni logiche e giuridiche cui perviene il giudicante: quando l’alcoltest dà due risultati uguali a distanza di oltre 10 minuti l’imputato per guida in stato di ebbrezza deve essere assolto e l’auto dissequestrata. Nel caso esaminato, la polizia stradale aveva fermato, di notte e in autostrada, l’imputato con gli occhi lucidi e l’alito di vino e le due prove dell’alcoltest, effettuate in successione a tredici minuti di distanza l’una dall’altra, avevano fornito lo stesso risultato di 1,58 g/l. Nonostante ciò il giudice del merito del Tribunale di Milano ha assolto l’automobilista perché il fatto non è previsto dalla legge come reato: l’imputato ha così evitato l’arresto e l’ammenda prevista per questa ipotesi ed ha ottenuto anche la restituzione dell’autovettura sequestrata. Il consulente tecnico, già consultato in sede d’indagini difensive, aveva affermato che due risultati identici a distanza di quasi un quarto d’ora costituiscono un’anomalia. Non gli è mai capitato di rilevarlo in tanti anni di esperienza all’istituto di medicina legale: nella generalità dei casi dalla seconda prova risulta almeno un decimale di differenza conseguente al processo fisiologico di assorbimento. Secondo il giudice, quindi, nel caso a lui sottoposto sussisteva un “molto ragionevole dubbio” sull’effettività del tasso alcolemico rilevato e l’ipotesi che l’etilometro presentasse qualche “anomalia”.