di Giovanni Scotti
Danno da perdita parentale: risarcito il cognato e la nipote
Giovanni D’AGATA, fondatore dello “Sportello dei Diritti” ci ha segnalato un’importante decisione del dottor Giovanni Salina, della terza sezione civile del Tribunale di Bologna, che ha riconosciuto il risarcimento del danno da perdita parentale non solo ai parenti, ma anche agli affini della vittima di un sinistro o di un qualsiasi incidente. Secondo il magistrato, la perdita deve essere risarcita se esiste, ed é dimostrato, un rapporto stretto, anche senza convivenza, paragonabile al legame tra fratelli. Nel caso di specie, é stata accolta la domanda giudiziale del cognato e della nipote della vittima dell’incidente, deceduta a causa dell’esplosione di una caldaia, in quanto dalle testimonianze raccolte nell’istruttoria era emerso il forte vincolo, consistente in un rapporto continuo e duraturo, esistente tra la signora deceduta e il cognato e la nipote della vittima. Ai due affini della del cuius, sulla base delle tabelle risarcitorie elaborate dal tribunale di Milano e generalmente applicate in tutto il Paese, il giudice ha riconosciuto un risarcimento, rispettivamente, di 18.000 euro e 1.800 euro, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale a carico del titolare della ditta individuale che aveva installato la caldaia all’interno di un garage.
Multa con il tutor: la società appaltatrice non può guadagnare a percentuale sulle multe
Due sentenze del giudice di pace di Pavia, la 832/13 e la 807/13, hanno ribadito che il canone per il noleggio dello strumento di rilevamento deve essere solo fisso, come stabilito per legge, e che la ditta che fornisce il tutor al Comune non può guadagnare a percentuale sulle multe. Conseguentemente deve essere annullato il verbale elevato per l’infrazione stradale. Le sentenze sono, quindi, conformi alla circolare “Maroni” del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2009, che ha interpretato il disposto dell’art. 61 della Legge n. 120/10, in base al quale corrispondere al fornitore dello strumento di rilevamento un compenso parametrato al numero e al tipo di violazioni accertate, trasforma senz’altro il contratto amministrazione-privato in un negozio “aleatorio”. Uno dei giudici ha anche definito “abnorme” la scelta dell’amministrazione locale che delega al privato una serie di operazioni che comprendono, fra l’altro, la predisposizione dei ruoli da inviare al concessionario della riscossione. Tali attività, infatti, rientrano nell’esercizio del «potere pubblicistico».