di Giovanni Scotti
Tour operator: responsabilità in caso di viaggio rovinato
Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n 279 del 13 febbraio 2013, ha affermato che il tour operator è sempre responsabile in caso di “viaggio di nozze” rovinato. Infatti, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, consistente nel pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, è risarcibile in virtù del combinato disposto dagli art. 2059 c.c. e 32 della Cost. Nella fattispecie in esame, era stato acquistato un pacchetto turistico per il viaggio di nozze. Nel viaggio aereo di andata, dopo la consegna al “check in” per l’imbarco, però, il bagaglio è stato smarrito e non è stato più rinvenuto, con il conseguente acquisto di alcuni beni di prima necessità. Il viaggiatore si è quindi rivolto al giudice avanzando tre richieste: la condanna del vettore al risarcimento del danno patrimoniale subito, corrispondente al valore degli oggetti contenuti nel bagaglio smarrito (entro il massimale stabilito dalla convenzione di Montreal del 28.5.1999 di € 1.170,83); la condanna dell’assicurazione al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla differenza tra il valore del bagaglio smarrito e quanto risarcito dal vettore; la condanna del vettore e del tour operator in solido al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità, nonché del danno non patrimoniale da c.d. “vacanza rovinata”. Il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato il vettore a risarcire il danno patrimoniale entro il limite del massimale e l’assicurazione a risarcire il danno differenziale, ma non ha riconosciuto nulla per il danno patrimoniale emergente richiesto per le spese sostenute per l’acquisto degli oggetti smarriti, per evitare un’indebita duplicazione risarcitoria, in quanto il danno subito risulta già risarcito con riferimento al valore dei beni smarriti. Il vettore e il tour operator sono stati condannati anche a risarcire il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Secondo la Corte, inoltre, il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore o dal venditore, anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi.
Tour operator: responsabilità per depliant non veritieri
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1033 del 17 gennaio 2013, ha affermato che, così come previsto anche dal Codice del Turismo (Decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011), il turista ha diritto al risarcimento danni da vacanza rovinata anche quando le foto di cataloghi, locandine, supporti cartacei e digitali in genere travisano la realtà. Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte l’acquirente di un pacchetto vacanze “all inclusive” sottoscritto presso un’agenzia di viaggi ha citato l’agenzia e il tour operator per ottenere il risarcimento del danno subito, producendo in giudizio fotografie attestanti il reale assetto del luogo di vacanza e quindi la “non conformità d’aspetto del luogo di villeggiatura rispetto alle immagini” contenute nel depliant sulla base del quale era stato concluso il contratto. L’articolo 2721 cod. civ. pone a carico del resistente l’onere di disconoscere la provenienza e l’autenticità delle riproduzioni addotte in corso di causa; ma tale circostanza non si è verificata in quanto il tour operator avrebbe ammesso che, nella composizione del materiale pubblicitario, “sarebbero potute” essere state utilizzate fotografie di “locations” differenti rispetto a quelle di destinazione effettiva. Il turista ha ottenuto il congruo risarcimento per la sua vacanza rovinata.
Pacchetto turistico: responsabilità per risarcimento danni
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 53/2013, ha affermato che l‘organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico assumono, nell’ambito del rischio di impresa, un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente. La loro responsabilità sussiste ogni volta che sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio reso o non reso. La responsabilità non è correlata ad un difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvale né alla possibilità di controllarne concretamente le modalità operative nell’esecuzione della prestazione.