di Giovanni Scotti
Autostrada: perdita del biglietto
L’automobilista o il motociclista, che perde il biglietto dell’autostrada e non è in grado di dimostrare l’effettivo percorso, vale a dire il casello autostradale di entrata, deve pagare l’intera tratta. All’utente, entrato nell’A1 a Bologna, che non trova più il biglietto quando arriva al casello di Milano, per esempio, il casellante non solo chiede il pagamento della tratta dichiarata (Bologna – Milano), ma, contestualmente, redige anche un rapporto di mancato pagamento. A seguito di ciò al domicilio dell’utente sarà poi recapitata una lettera, con la quale la società autostradale gli intima il pagamento dell’intero percorso chiedendo il pagamento della tratta Salerno – Bologna, che si aggiunge così al versamento già effettuato per la tratta Bologna – Milano. L’utente può rispondere alla società autostradale, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesta l’effettivo percorso (casello di ingresso, giorno ed ora), accludendo la fotocopia di un suo documento di riconoscimento. Se non bastasse non bastasse per bloccare l’intimazione, l’interessato può anche ricorrere al giudice di pace. L’Aduc ha predisposto un modulo di autocertificazione, scaricabile dal sito: www.autostrade.it/it/rmpp/pdf/Modulo-autocertificazione-casello-di-ingresso.pdf Info: Associazione per i diritti degli utenti e consumatori – http://www.aduc.it/.
Viaggi in aereo: articoli consentiti in cabina
In cabina è consentito portare un solo bagaglio a mano, la cui somma delle dimensioni non superi complessivamente 115 cm. Il passeggero, salvo particolari restrizioni della compagnia aerea, può portare con sé a bordo ulteriori articoli, come, per esempio, borsetta o borsa portadocumenti o PC portatile, apparecchio fotografico, videocamera o lettore CD, apparecchio telefonico mobile, altri apparati elettrici/elettronici di piccole dimensioni, di uso abituale, soprabito o impermeabile, ombrello, stampelle o altro mezzo per deambulare, articoli da lettura per il viaggio, culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio, articoli acquistati presso i “duty free” ed esercizi commerciali all’interno dell’aeroporto e sugli aeromobili, medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medicoterapeutici e dietetici strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per i medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica.
Viaggi in autobus
Lo scorso 1° marzo è entrato in vigore il Regolamento europeo n. 181 del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus il cui punto di partenza o di arrivo è situato in uno Stato membro dell’Unione europea. Il regolamento riguarda i “servizi regolari” vale a dire i servizi di trasporto di passeggeri su autobus con frequenza determinata e su itinerari determinati lungo i quali l’imbarco e lo sbarco avvengono presso fermate prestabilite. Indipendentemente dalla distanza percorsa, il passeggero ha diritto ad acquistare i biglietti a condizioni contrattuali non discriminatorie in base alla cittadinanza. Ha diritto ad un’informazione appropriata e comprensibile sul viaggio e sui diritti dei passeggeri: Ha diritto ad accedere a un sistema appositamente predisposto dai vettori per il trattamento dei reclami che dovranno essere presentati entro 3 mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio e che potranno essere accolti o respinti entro un mese. Se il viaggio in autobus copre distanze pari o superiori a 250 km, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno da lesioni personali o decesso del passeggero, al risarcimento del danno per la perdita o il danneggiamento del bagaglio a seguito di incidente, al diritto all’assistenza in caso di incidente (sistemazione in albergo, cibo, indumenti, trasporto con altri mezzi). In caso di cancellazione, ritardo superiore ai 120 minuti oppure overbooking, il vettore deve assicurare l’assistenza necessaria (spuntini, pasti, bevande, sistemazione in albergo o altro alloggio) e offrire al passeggero la scelta tra l’essere reinstradato senza oneri aggiuntivi verso la destinazione finale oppure riceve il rimborso del prezzo del biglietto, con eventuale viaggio di ritorno gratuito al primo punto di partenza. Per quanto riguarda i disabili o le persone a mobilità ridotta la normativa vigente definisce i diritti di tutti al trasporto, senza oneri aggiuntivi. Limita i casi in cui il vettore può rifiutare di far salire a bordo un disabile: se è necessario rispettare gli obblighi in materia di salute e sicurezza, se la configurazione dei mezzi o delle infrastrutture ne renda fisicamente impossibile l’imbarco, lo sbarco o il trasporto In caso di rifiuto del permesso di salire a bordo a causa della disabilità il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto ed al ritorno gratuito al primo punto di partenza, oltre al proseguimento del viaggio con mezzi di trasporto alternativi. Ha diritto all’assistenza nelle stazioni autobus e a bordo di ogni bus. In caso di incidente, ha diritto al risarcimento del danno derivante dal danneggiamento o dalla perdita delle attrezzature per la mobilità. In caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, il risarcimento del danno è pari al costo della loro sostituzione o riparazione. Secondo il Regolamento UE ogni Stato membro è tenuto a designare un organismo o un’autorità indipendente che si occupi di far rispettare la normativa vigente.