di Giovanni Scotti
Multe ingiuste dagli ausiliari del traffico: risarcimento all’automobilista
Accogliendo il ricorso di un automobilista, che era stato multato dieci volte per aver sostato, senza titolo, sugli spazi dedicati alla sosta a pagamento, il Giudice di Pace di Reggio Emilia con la sentenza 152/13 ha riconosciuto un risarcimento di 500 euro. Il giudice ha ritenuto illegittimi i dieci verbali dopo aver accertato che il proprietario del veicolo era titolare di un regolare abbonamento mensile per il parcheggio dell’autovettura in area pubblica non custodita e che tale atto era stato sottoscritto con la società di gestione dei parcheggi cittadini. A seguito di ciò il giudice ha risarcito all’automobilista, in via equitativa, i danni patrimoniali e quelli non patrimoniali per l’ansia ingiustamente subìta e per il tempo speso per farsi annullare i verbali. Nel motivare la decisione il giudice ha rilevato che le parti in causa hanno concluso un contratto: il tipo negoziale attuato e la relativa disciplina devono essere individuati nella locazione di uno spazio e, dunque, il locatore ha l’obbligo di garantire il pacifico godimento durante la locazione, impedendo molestie o turbative. Circostanza che, nel caso di specie evidentemente non è accaduta giacché gli ausiliari hanno elevato comunque , i verbali illegittimi. Il giudice di pace ha condannato la società di gestione dei parcheggi cittadini alle spese di giudizio. Info: www.sportellodeidiritti.org
Trasporto aereo: la prescrizione per l’azione legale è di due anni
Il Giudice di Pace di Gallipoli ha affermato che il termine per l’esercizio dell’azione legale per i danni derivanti dal trasporto di persone e bagagli si compie in due anni. Per effetto del combinato disposto del codice civile e di quello della navigazione i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale. Secondo l’art. 35, Convenzione di Montreal (ex art. 29, Conv. Varsavia) il diritto al risarcimento per danni si estingue nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l’arrivo a destinazione dell’aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto. In Europa, il Regolamento CE 2027/97 del Consiglio, dopo aver richiamato la Convenzione di Montreal ed esteso l’applicazione delle disposizioni ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro, afferma che le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare. Pertanto, conclude il giudice, il termine temporale di due anni deve essere applicato non solo alle azioni sulle responsabilità , ma anche a qualsiasi diritto derivante dai contratti di trasporto. Info: www.aduc.it
Viaggi in autobus, nave, treno o aereo: i diritti in ambito europeo
Di recente all’esistente quadro normativo europeo inerente il trasporto via treno e via aereo sono stati aggiunti alcuni regolamenti inerenti il trasporto passeggeri (via mare e via bus). Dal 18 dicembre 2012 è operativo il Regolamento UE n. 1177/2010 che regola i diritti di chi viaggia via mare. Dal 31 dicembre 2012, invece, è operativo il Regolamento CE n, 392/2009 concernente le responsabilità dei vettori in caso di incidente nei trasporti via mare. L’1 marzo 2013, infine, è entrato in vigore il Regolamento UE n. 181/2011 contenente norme che riguardano i diritti di chi viaggia in autobus operativo. I tre provvedimenti dettano diritti uniformi relativamente a viaggi che avvengono in territorio europeo, vale a dire i viaggi che partono od arrivano in un Paese europeo, e lasciano ai singoli Paesi la possibilità di prevedere alcune deroghe per quanto riguarda i trasporti interni. I tre Regolamenti contengono i principi generali di non discriminazione dei viaggiatori; le informazioni minime da fornire ai viaggiatori; i diritti in caso di cancellazione o ritardo del viaggio; i diritti in caso di incidente con decesso del viaggiatore o danno alla persona o al bagaglio; i diritti particolari dei viaggiatori disabili o con mobilità ridotta; le modalità di trattamento dei reclami con tempi per l’invio e per la risposta. Info: www.aduc.it