di Giovanni Scotti
Bollo auto: le vetture soggette a fermo amministrativo o giudiziario non sono tenute al pagamento del bollo auto regionale
La Corte costituzionale con la sentenza n. 288/2012 ha dichiarato illegittimo l’art. 10 della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 28 che aveva escluso, con decorrenza dall’anno di imposta 2012, l’esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per i beni mobili registrati sottoposti a fermo amministrativo o giudiziario. La Corte ha quindi sancito che le vetture soggette a fermo amministrativo o giudiziario non sono soggette al pagamento del bollo auto regionale e che le regioni non possono imporre tale obbligo. La tassa automobilistica, il cui gettito è attribuito per intero alle regioni, è istituita ed è regolata solo ed esclusivamente dalla legge statale e conseguentemente le regioni, se intendono modificare le aliquote, le esenzioni, le detrazioni, le deduzioni, devono comunque rispettare i limiti e i criteri fissati dal legislatore nazionale nel rispetto della normativa comunitaria. Le Regioni, quindi, non possono modificare il presupposto della tassa automobilistica, i soggetti d’imposta (attivi e passivi), le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del Decreto legislativo n. 504/1992, né escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale.
Incidente avvenuto in taxi durante la vacanza: responsabilità del tour operator
La Corte di Cassazione con la sentenza 22619 dell’11 dicembre 2012 ha affermato che il tour operator è tenuto a risarcire l’incidente che il turista ha subito durante un trasferimento in taxi quale mezzo sostitutivo dell’aereo. Nel caso di specie una turista italiana, che aveva acquistato un pacchetto “all inclusive”, era rimasta coinvolta in un incidente automobilistico durante il trasferimento in taxi dall’aeroporto di Jaipur, dove l’aereo aveva dovuto atterrare per le avverse condizioni atmosferiche, verso Nuova Delhi. Secondo i giudici della terza sezione civile “l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici, la cui rispettiva obbligazione è senz’altro di risultato, sono tenuti all’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente e obiettivamente necessari o utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell’interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché a evitare possibili eventi dannosi. In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico o package, sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato “anomalo” o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto”. Secondi i giudici della Cassazione, che hanno riformato la sentenza di secondo grado, il tour operator non può esimersi dal risarcire i danni che il turista-consumatore di un pacchetto turistico, subisce durante il viaggio effettuato in territorio straniero per raggiungere l’aeroporto da cui imbarcarsi per il volo di ritorno. È irrilevante inoltre che l’incidente sia avvenuto per fatto colpa del taxi di cui la turista si è avvalsa in sostituzione per causa di forza maggiore dell’aereo che era il mezzo contrattualmente previsto. Naturalmente, hanno proseguito i giudici, è “fatto salvo il diritto di rivalsa del tour operator nei confronti del vettore sostitutivo”.
Viaggi tutto compreso: vademecum
Ancora una volta riproponiamo alcuni consigli utili per la scelta di viaggi organizzati
– Leggere attentamente il depliant e il contratto con particolare attenzione non solo alle condizioni generale, ma anche alle ipotesi di aumento previste dal contratto o dal depliant (variazioni del costo di trasporto, delle tasse aeroportuali e del cambio), che non possono superare il 10% del valore del viaggio.
-Farsi rilasciare non solo una ricevuta della caparra, che non può superare il 25% del prezzo totale, ma anche una copia del contratto con la firma e il timbro dell’agenzia.
– Verificare che l’agenzia o il tour operator abbiano un’assicurazione per la responsabilità civile verso l’utente, che deve essere indicata nel contratto. Versare il saldo non prima di 30 giorni prima della partenza.
– Se non si può improvvisamente partire è possibile essere sostituiti, almeno quattro giorni prima del viaggio, o si può pagare la penalità.
– È possibile annullare il contratto o scegliere una altra meta se, prima del viaggio, intervengono delle variazioni significative, come, per esempio, il cambio della categoria dell’albergo, lo slittamento di più giorni della partenza, ecc. Se le variazioni avvengono durante il viaggio il tour operator deve rifondere la differenza di costo.
– In caso di contestazione, occorre documentare tutto e, entro 10 giorni dal rientro, inviare all’agenzia e al tour operator una raccomandata con ricevuta di ritorno per protestare e chiedere il rimborso o il risarcimento dei danni. Se la risposta dell’agenzia e del tour operator non è soddisfacente è possibile ricorrere al giudice di pace.