di Giovanni Scott
Multe autovelox: illegittima la multa elevata con il tutor senza la produzione delle fotografie
Secondo la sentenza n. 2570 del 18 gennaio 2012 pronunciata dal Giudice di Pace di Cassino è illegittima la multa elevata con il tutor senza la produzione della documentazione fotografica Nel corso del procedimento la Polizia Stradale era rimasta contumace e non aveva prodotto alcuna documentazione fotografica. Il Giudice,accogliendo il ricorso dell’automobilista, ha affermato che la rilevazione della velocità con un apparecchio elettronico non conferisce al successivo verbale fede privilegiata. – trattandosi di circostanza alla quale l’accertatore non ha assistito personalmente – Pertanto la pubblica amministrazione ha l’obbligo di produrre in giudizio la fotografia. Il giudice ha anche precisato che le circostanze apprese dal pubblico ufficiale a seguito di ispezione di documenti non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito, semmai rappresentano materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice. Il mancato deposito della fotografia, pertanto, costituisce inadempimento da parte dell’amministrazione cui è imposto dall’art. 2697 cod. civ. l’onere probatorio. Tale omissione determina, quindi, l’illegittimità della sanzione.
Trasporto ferroviario: diritto dei passeggeri a essere informati dei ritardi o delle soppressioni dei treni e obbligo del gestore dell’infrastruttura ferroviaria di informare in tempo reale le imprese ferroviarie
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 22 novembre 2012 pronunciata nella causa C‑136/11 (Westbahn Management GmbH / ÖBB-Infrastruktur AG) ha affermato che, per rispettare gli interessi dei passeggeri e gli obiettivi generali perseguiti dal diritto dell’Unione, le informazioni fornite ai passeggeri devono sempre risultare loro utili. Le informazioni relative ai ritardi o alle soppressioni delle coincidenze di cui il passeggero avrebbe potuto prendere conoscenza consultando i pannelli indicatori prima della partenza (supponendo che fossero note in tale momento) sono elementi che devono parimenti essergli comunicati, qualora tali ritardi o soppressioni di treni sopravvengano successivamente alla partenza. In caso contrario, il passeggero verrebbe informato solo relativamente all’orario previsto delle principali coincidenze, ma non delle modifiche intervenute dopo la sua partenza, restando quindi in possesso di informazioni obsolete. Le imprese ferroviarie, quindi, hanno l’obbligo di fornire, in tempo reale, informazioni relative a tutte le principali coincidenze, sia quelle dell’impresa ferroviaria interessata sia quelle garantite dalle altre imprese. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, a sua volta, deve fornire informazioni in tempo reale relative alle coincidenze garantite dalle altre imprese ferroviarie, così da garantire un’equa concorrenza sul mercato del trasporto ferroviario dei passeggeri. Le informazioni disponibili sui pannelli indicatori delle diverse stazioni non possono quindi essere ritenute di carattere confidenziale o sensibile, circostanza che impedirebbe di divulgarle alle diverse imprese ferroviarie interessate. La Corte di giustizia europea ha così statuito che il gestore dell’infrastruttura ferroviaria deve fornire alle imprese, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi ai treni gestiti dalle altre imprese, laddove detti treni costituiscano le principali coincidenze.
Trasporto aereo: il termine per promuovere azioni dirette a ottenere una compensazione per cancellazione di un volo è stabilito dalle regole di diritto nazionale di ciascuno Stato membro
La Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 22 novembre 2012, pronunciata nella causa C-139/11 (Joan Cuadrench Moré / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV), ha ribadito che il Regolamento (CE) n. 261/2004 riconosce ai passeggeri aerei un diritto a compensazione che varia a seconda della distanza e della destinazione del loro volo cancellato, a meno che la cancellazione sia dovuta a circostanze straordinarie, vale a dire circostanze che non avrebbero potuto essere evitate neanche con l’adozione di tutte le misure ragionevoli da parte del vettore. I passeggeri possono avvalersi di tale diritto dinanzi ai giudici nazionali. Ma la normativa europea non precisa il termine entro il quale possono essere promosse le azioni di compensazione. Nella sentenza la Corte ha dichiarato che il termine per promuovere le azioni dirette a ottenere il versamento della compensazione per cancellazione del volo è stabilito conformemente alle regole di ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell’azione. In mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione in materia, quindi, ciascuno Stato membro deve disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, conformandosi comunque ai principi di effettività e di equivalenza rispetto a quelle previste dal diritto interno per situazioni analoghe.
Trasporto aereo: risarcimento per la perdita di oggetti nel bagaglio registrato a nome di un altro passeggero dello stesso volo
La Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 22 novembre 2012, pronunciata nella causa C-410/11 (Pedro Espada Sánchez e a. / Iberia LÃneas Aéreas de España SA) ha confermato che il vettore aereo deve sempre rilasciare al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato ed è tenuto a versare un risarcimento limitato a 113 diritti speciali di prelievo (DSP) a ciascun passeggero in caso di perdita dei suoi bagagli sopravvenuta in occasione del volo o mentre il vettore aveva la custodia dei bagagli. La Corte ha anche precisato che il passeggero può esigere dal vettore aereo il risarcimento per la perdita dei suoi oggetti anche quando sono presenti in un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero. Qundi Il risarcimento spetta non solo al passeggero che ha consegnato individualmente il proprio bagaglio, ma anche a quello i cui oggetti si trovavano nel bagaglio consegnato da un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo. Naturalmente il passeggero, sotto il controllo del giudice nazionale, deve dimostrare che il bagaglio consegnato a nome di un passeggero conteneva effettivamente gli oggetti di un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo. Il giudice nazionale può tener conto, ad esempio, del fatto che i passeggeri sono membri di una stessa famiglia, che hanno acquistato i biglietti insieme o che si sono registrati nello stesso momento.