di Giovanni Scotti
Wizz Air: nuova policy per il bagaglio a mano
Wizz Air, la più grande compagnia aerea a basse tariffe e a basso costo che collega l’Europa occidentale e orientale, ha annunciato la sua nuova policy per il bagaglio a mano per eliminare l’eccessivo numero di bagagli trasportati a bordo, che sovraffollano le cabine dell’aereo. I passeggeri che prenotano posti Wizz Air possono viaggiare con un bagaglio a mano piccolo gratuito (fino a 42x32x25cm) oppure pagare una tariffa online di €10 per portare a bordo un bagaglio a mano grande (fino a 56x45x25cm).
Tipo bagaglio a mano |
Dimensioni (volume) |
Esempi | Tariffa |
Borsa piccola |
Fino a 42x32x25cm; (30 l) |
Borsetta, zaino piccolo, borsa per il computer (deve entrare sotto il sedile) |
Gratis |
Bagaglio a mano più grande | Più grande di una borsa a mano piccola e fino a 56x45x25cm; (60L |
trolley | €10 (online) |
I prodotti acquistati in uno degli 81 aeroporti partner di Wizz Air, dopo i controlli di sicurezza, continueranno a essere ammessi gratuitamente in cabina. Tutte le tariffe Wizz Air saranno scontate di € 5 per condividere gli attesi risparmi di costo.
Giustizia europea: risarcimento per negato imbarco
La Corte di giustizia dell’Unione europea con la Sentenza pronunciata nella causa C-321/11 ha affermato che i passeggeri di voli comprendenti più tratte in successione devono essere risarciti per negato imbarco, quando quest’ultimo è dovuto ad un ritardo imputabile al vettore per il primo volo. La compensazione pecuniaria per negato imbarco riguarda non soltanto le situazioni di sovraprenotazione, ma anche quelle connesse ad altre ragioni, segnatamente operative. Il regolamento europeo n. 261/2004, contenente disposizioni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri,il diritto alla compensazione pecuniaria immediata, al rimborso del prezzo del biglietto o all’imbarco su un volo alternativo verso la loro destinazione finale nonché all’assistenza durante il periodo di attesa del volo successivo in caso di “negato imbarco”, inteso come il rifiuto da parte di un vettore aereo di trasportare passeggeri non consenzienti benché si siano presentati in tempo all’imbarco con una prenotazione confermata. Il regolamento prevede casi in cui un rifiuto siffatto da parte del vettore può essere giustificato. Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte un passeggero aveva acquistato dalla compagnia aerea Iberia un biglietto aereo comprendente due voli: Il bagaglio era stato registrato direttamente per la destinazione finale ed era stata emesse una carta di imbarco corrispondente ai due voli uno di seguito all’altro. Il primo volo, però, ha subìto un ritardo di un’ora e 25 minuti e la compagnia aerea Prevedendo che, per il ritardo del primo volo, il passeggero avrebbe perso la coincidenza, l’Iberia ha annullato la carta di imbarco per il secondo volo. Nonostante tale ritardo, il passeggero si è presentato alla porta d’imbarco, mentre la compagnia effettuava l’ultima chiamata per i passeggeri, ma il personale dell’Iberia ha impedito l’imbarco perché la carta di imbarco era stata annullata ed il posto era stato assegnato ad altro passeggero. Egli ha quindi atteso il giorno successivo per essere trasportato a destinazione con un altro volo, accumulando 27 ore di ritardo. Nella sua sentenza la Corte ha dichiarato che la nozione di “negato imbarco” riguarda non solo le situazioni di sovraprenotazione, ma anche quelle connesse ad altre ragioni, segnatamente operative. In particolare, secondo la Corte, il negato imbarco in esame è imputabile direttamente al vettore e come tale consente di far valere i diritti conferiti dal regolamento.