di Giovanni Scotti
La professione del consulente di viaggio riconosciuta in Lombardia
La Regione Lombardia ha riconosciuto la nuova figura professionale del consulente di viaggio, che propone ai propri clienti viaggi e vacanze realizzate su misura, e l’ha inserita nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP). Il consulente di viaggio – già molto diffuso ed apprezzato all’estero – è un professionista specializzato nello studiare soluzioni su misura in base alle esigenze del cliente e garantire assistenza prima, durante e dopo il viaggio. Deve conoscere la legislazione turistica, le procedure per le prenotazioni, la normativa che regola i trasporti e i titoli di viaggio. Opera solo se è un collaboratore di un’agenzia di viaggio, ma, a differenza di un agente di viaggio tradizionale, lavora fuori dalle mura dell’ufficio, incontrando i clienti a casa o sul loro posto di lavoro, negli orari preferiti dai clienti. Per accedere a questa professione, però, non basta solo la conoscenza delle destinazioni e del mercato turistico. Per questo la Regione ha messo a punto anche un quadro di riferimento che serve a progettare percorsi formativi dai quali nasceranno dei consulenti preparati e completi, sui quali i viaggiatori sapranno di poter sempre contare. Gianpaolo Romano, AD di CartOrange – Viaggi su misura (www.cartorange.com), che già dal 1999 ha portato in Italia la figura del Consulente per Viaggiare, un’espressione che è un marchio registrato, basando su questa professione e sulla formazione il successo della propria attività , ha commentato: Finalmente valorizzata una nuova figura professionale legata al mondo delle agenzie di viaggio. Nel nostro Paese è già attiva, da anni, l’Assicov, un’associazione che riunisce i consulenti di viaggio e che fa parte di Confcommercio a Milano.
Furti in albergo
L’art. 1783 del Codice Civile, recita: L’albergatore è responsabile del deterioramento, distruzione e sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Pertanto non ha alcun valore l’avviso con scritto: La direzione declina qualsiasi responsabilità per il furto o il danneggiamento dei beni lasciati incustoditi. Quindi, se qualcosa, on consegnata in custodia all’albergatore, viene sottratta, distrutta o deteriorata il villeggiante deve non solo darne comunicazione scritta all’albergatore, ma anche presentare denuncia all’autorità di polizia. Il risarcimento è limitato al valore di quanto sia stato deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. Se, invece, il bene è stato consegnato in custodia all’albergatore, costui ne risponde per l’intero valore.
Furti in treno
Nel prezzo del biglietto di Trenitalia per un viaggio in Eurostar, Intercity, vagone letto e cuccetta è compresa una quota assicurativa che consente di chiedere un rimborso per il furto dei bagagli. Per il bagaglio collocato all’esterno del salone passeggeri delle carrozze dei treni AV – Frecciarossa, Frecciargento, ES*, Intercity, Frecciabianca con carrozze gran comfort a salone, può essere riconosciuto un rimborso massimo di 300,00 euro per singolo bagaglio, con il limite massimo di 600,00 euro a passeggero. Nelle cuccette o nei vagoni-letto, a condizione che il compartimento sia stato correttamente chiuso, può essere riconosciuto un rimborso massimo di 300,00 euro per singolo bagaglio e valori, con il limite massimo di 600,00 euro a passeggero. In caso di furto auto o moto al seguito può essere riconosciuto un rimborso massimo di 1.500,00 euro a vettura e di massimo 250,00 euro a moto. Il passeggero è tenuto a non solo segnalare il furto al personale del treno, ma anche a fare la denuncia alle forze di polizia o alla Autorità giudiziaria entro 3 giorni e inviare la richiesta di indennizzo, entro 7 giorni, a Trenitalia – Vendita e Customer Service Base – PostVendita – Piazza della Croce Rossa 1, 00161, Roma oppure consegnandola presso l’assistenza passeggeri o biglietteria. Alla richiesta bisogna allegare copia della denuncia, distinta delle cose rubate e il biglietto.
Stop ai voli: cosa fare
Nel mese di agosto tutti i voli di Windjet, la compagnia aerea italiana low-cost, sono stati cancellati e migliaia di passeggeri sono rimasti a terra. Di seguito sintetizziamo cosa bisogna fare in questi casi, sperando, comunque, che non si ripetano in avvenire. Se si è acquistato un biglietto aereo per un volo nazionale, è bene visitare il sito dell’Enac (http://www.enac.gov.it/) e contattare il servizio passeggeri dell’aeroporto di partenza per sapere quali compagnie aeree abbiano offerto la propria disponibilità ad imbarcare il passeggero su voli alternativi e con quale sovrapprezzo. Se si è acquistato un biglietto aereo per un volo internazionale, e il sito dell’Enac e il servizio passeggeri dell’aeroporto di partenza non segnalano voli alternativi, occorre acquistare un altro biglietto con altra compagnia aerea. Quando il volo aereo fa parte di un viaggio organizzato, vale a dire un pacchetto viaggio, invece, occorre rivolgersi al tour operator o all’agenzia di viaggi dove il pacchetto è stato acquistato, per informarsi sulle alternative già organizzate. Il tour operator o l’agenzia di viaggi, infatti, debbono trovare la giusta soluzione. Se non si riesce a partire o se si parte pagando, è possibile ottenere il rimborso del biglietto non goduto o l’eventuale rimborso del sovrapprezzo per il volo alternativo, nonché il risarcimento di tutte le spese sostenute in aeroporto (comprese quelle di trasporto da e per l’aeroporto, vivande, ecc.) e per l’eventuale vacanza rovinata. Se si è acquistato il solo biglietto, che, quindi, non fa parte di un pacchetto viaggio, occorre mettere in mora, per iscritto ed a mezzo raccomandata a/r, la compagnia aerea. Se questa non risponde ed è dichiarata fallita, occorre, poi, procedere ad una istanza di insinuazione al passivo. Se, invece, il biglietto aereo fa parte di un pacchetto viaggio, si deve chiedere, con messa in mora e sempre con raccomandata a/r, il rimborso al tour operator e all’agenzia presso cui lo stesso è stato acquistato.
B & b, affittacamere, alberghi e residence: non obbligatoria la copertura assicurativa per la responsabilità civile
La normativa vigente non prevede alcun obbligo per bed & breakfast, affittacamere, alberghi e residence, ristoranti e trattorie di sottoscrivere una polizza assicurativa contro infortuni o a danni. Allo stato, quindi, il cliente che ha subito una conseguenza pregiudizievole a causa dell’incuria, negligenza o imperizia o comunque per una condotta colposa del titolare o del gestore di uno di tali esercizi non riesce sempre ad essere risarcito adeguatamente e integralmente per il pregiudizio subito. Il Decreto legge n. 138/2011, infatti, prevede l’obbligo di sottoscrivere una polizza a garanzia dei rischi professionali per varie categorie professionali (avvocati, medici, commercialisti), ma non per questo tipo di attività a costante contatto con la clientela ed esposti a numerosi rischi connessi all’esercizio delle stesse. Ma neppure le Regioni, pur competenti per materia, hanno legiferato in merito prevedendo l’introduzione dell’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile.