a cura di Giovanni Scotti
Giustizia europea: la tutela dei viaggiatori contro il rischio di insolvenza dell’organizzatore del viaggio «tutto compreso» si applica anche nel caso in cui l’insolvenza sia dovuta alla condotta fraudolenta di quest’ultimo
Così si è pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 16 febbraio 2012, nella causa C‑134/11, precisando che l’organizzatore del viaggio ha l’obbligo disporre di garanzie sufficienti per assicurare, in caso di insolvenza, il rimborso del prezzo del viaggio e il rimpatrio del viaggiatore. La Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», infatti, mira, fra l’altro, a garantire che, in caso di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio, il viaggiatore sia rimpatriato e rimborsato delle spese che ha già pagato. Per questo la direttiva obbliga l’organizzatore del viaggio a dare prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in una simile evenienza, il rimpatrio e il rimborso. Nel caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte ha chiarito anche che la tutela conferita ai viaggiatori dalla direttiva si applica anche quando l’insolvenza è dovuta alla condotta fraudolenta dell’organizzatore del viaggio «tutto compreso». La direttiva, infatti, ha lo scopo di tutelare sempre il consumatore contro le conseguenze dell’insolvenza, indipendentemente dalle sue cause. Pertanto, il fatto che l’insolvenza dell’organizzatore del viaggio sia dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo non può costituire un ostacolo al rimborso dei fondi versati per il viaggio e al rimpatrio del viaggiatore.
Consigli per la sicurezza di chi va in bicicletta
Dal sito www.comune.milano.it può essere scaricato l’e-book Consigli per la sicurezza di chi va in bicicletta, redatto in collaborazione con il Consiglio comunale e Fiab Ciclobby, grazie alla disponibilità del Comune di Reggio Emilia. L’e-book è dedicato al piccolo Giacomo, il ciclista dodicenne travolto e ucciso da un tram il 5 novembre scorso in via Solari. Il pratico volumetto, conservabile su palmare, chiavetta o computer, è diviso in tre parti: come evitare gli incidenti più frequenti, con disegni esplicativi delle situazioni più a rischio, consigli generali (quali luci scegliere e come posizionarle per meglio rendersi visibili, o l’abbigliamento giusto in bici) e regole, con estratti dal codice della strada e relative sanzioni per chi infrange le regole. La bici, lo ricordiamo, è un mezzo di trasporto con diritti e doveri. Quattro, comunque, le regole fondamentali per i ciclisti: farsi vedere, farsi sentire, conoscere e rispettare le norme, essere prudenti.
Giustizia europea: il diniego, da parte di uno Stato membro, del rilascio di una patente di guida non può giustificare il mancato riconoscimento della patente ottenuta successivamente in un altro Stato membro
“Uno Stato membro dell’Unione europea può, tuttavia, negare il riconoscimento della patente qualora risulti provato, in base a informazioni incontestabili, provenienti dallo Stato membro del rilascio, che il titolare non era in possesso del requisito di residenza normale”. Così si è espressa la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 1° marzo 2012, pronunciata nella causa C-467/10. La Corte ha precisato, anzitutto che il diritto dell’Unione prevede il reciproco riconoscimento, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Spetta allo Stato membro del rilascio verificare se tutti i requisiti – in particolare quelli relativi alla residenza e all’idoneità alla guida – sono soddisfatti e se il rilascio di una patente di guida è giustificato. Quando le autorità di uno Stato membro hanno, quindi, rilasciato una patente di guida, gli altri Stati membri non sono legittimati a verificare il rispetto delle condizioni di rilascio fissate dal diritto dell’Unione. Nel caso di specie, la Corte rileva che il diniego del rilascio di una prima patente di guida da parte di uno Stato membro non figura tra le ipotesi che possono comportare il mancato riconoscimento, da parte di tale Stato, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. Se è pur vero che il diniego del rilascio di una prima patente di guida può essere in parte basato sulla condotta del richiedente, tale diniego (pronunciato in esito ad un procedimento amministrativo) non può costituire – a differenza della restrizione, sospensione, revoca o annullamento – la sanzione per un’infrazione commessa dal richiedente medesimo. La Corte ritiene inoltre che consentire ad uno Stato membro di non riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, per il fatto che quest’ultimo non ha verificato se i motivi alla base del diniego del rilascio siano venuti meno, farebbe sì che lo Stato membro che ha stabilito le condizioni più severe per il rilascio di una patente di guida possa stabilire il livello minimo dei requisiti che gli altri Stati membri devono rispettare affinché le patenti di guida da essi rilasciate possano essere riconosciute. Ammettere che uno Stato membro possa richiamarsi alle proprie disposizioni di diritto interno per opporsi indefinitamente al riconoscimento di una patente rilasciata in un altro Stato membro equivarrebbe alla negazione stessa del principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida. La Corte conclude che il diritto dell’Unione osta alla normativa di uno Stato membro ospitante secondo la quale il riconoscimento di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro è negato qualora al titolare sia stato rifiutato, da parte dello Stato ospitante medesimo, il rilascio della patente per mancato possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica richiesti dalla propria normativa nazionale. Per quanto riguarda il requisito di residenza, la Corte ritiene che il diritto dell’Unione non osti alla normativa di uno Stato membro ospitante che consenta a quest’ultimo di negare il riconoscimento, sul proprio territorio, di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, nel caso in cui risulti provato – in base a informazioni incontestabili, provenienti dallo Stato membro del rilascio – che il titolare della patente di guida non soddisfaceva il requisito di residenza. La Corte precisa che spetta al giudice del rinvio verificare se le informazioni ottenute in circostanze come quelle del caso di specie possano essere qualificate come informazioni provenienti dallo Stato membro del rilascio. Se del caso, spetta parimenti al giudice nazionale vagliare dette informazioni e valutare, tenendo conto di tutte le circostanze della controversia sottoposta al suo esame, se esse costituiscano informazioni incontestabili attestanti che il titolare della patente non aveva la residenza normale nel territorio di quest’ultimo Stato al momento del rilascio della sua patente di guida.
Guida in stato di ebbrezza: utilizzabile alcol test sull’automobilista anche senza consenso
In caso d’incidente è possibile effettuare gli accertamenti relativi alla positività all’alcol senza consenso. Si è così espressa la terza sezione penale della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 8041 del 1° marzo 2012 ha respinto il ricorso di un 40enne contro la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato di 3,21 g11, in quanto l’analisi integra un elemento di prova che può fondare il convincimento del giudice. La Corte ha così confermato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che aveva accertato la responsabilità dell’imputato dall’analisi ematica, da cui risultava il suo elevato tasso alcolemico, ritenendo legittima tale analisi, anche se svolta in occasione di esami clinici ospedalieri per finalità terapeutiche. La Corte ha così affermato l’irrilevanza della presenza o meno del consenso dell’interessato dopo il grave incidente che aveva provocato. Secondo la terza sezione penale della Suprema Corte, “i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso”.