L’overbooking (sovraprenotazione) è un sistema adottato praticamente da tutte le compagnie aeree: in sostanza, significa che vendono più biglietti di quanti siano i posti a disposizione sull’aereo. E sono davvero parecchie le persone a cui è capitato di sentirsi dire “Spiacente non abbiamo posti”, pur essendopsi presentate in aeroporto muniti di regolare biglietto e prenotazione confermata. Ma a che cosa si ha diritto quanto ci si trova coinvolti in una situazione di questo tipo? In caso di overbooking la compagnia aerea deve offrire al passeggero una delle seguenti scelte:
- assistenza: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa,  adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail;
- rimborso ddel prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita o, in alternativa, un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva più conveniente per il passeggero a condizioni comparabili;
- compensazione pecuniaria di euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km; euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km; euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km. La compagnia aerea può ridurre queste compensazioni del 50% se offre al passeggero la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi , rispetto al volo prenotato, rispettivamente le due, le tre o le quattro ore. La compensazione deve essere pagata in contanti, con assegno bancario o con bonifico o, in accordo col passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi. Il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di richiedere il rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio. Inoltre, il passeggero ha diritto alla differenza di prezzo, se viaggia in una classe inferiore a quella prenotata, e non è tenuto a chiedere i risarcimenti e i servizi sopra elencati in quanto gli stessi devono essere erogati dalla compagnia aerea.
Può ritenersi viziato da gravi errori, che ne inficiano il contenuto, lo rendono invalido e perciò nullo, il verbale di contestazione che sanziona un’autovettura berlina scambiandola per un autoveicolo con rimorchio, raddoppiando la sanzione prevista dall’art. 142 comma 11 del Codice della Strada. In base a questo articolo, infatti, scatta il raddoppio automatico della multa quando a superare il limite di velocità è un veicolo con rimorchio.