a cura di Giovanni Scotti
Tutor: multe annullate dal Giudice
Lo scorso 16 settembre 2011 il Giudice di Pace di Casarano, avv. Franco Giustizieri, ha emanato un’ importante ed innovativa sentenza in materia di multe a seguito di verbali notificati per la presunta violazione del limite di velocità imposto in determinati tratti di autostrada e rilevati con il SICVE (Sistema informativo per il controllo della velocità), meglio noto come “Safety tutor” o ancora nella forma più breve “tutor” che misura la velocità media tenuta dall’automobilista. La sentenza affronta il tema della competenza territoriale. Secondo il giudice, pur se l’art. 22, comma 1, della Legge n. 689/81 stabilisce che la competenza per territorio è quella del luogo della commissione della violazione, in caso di infrazione rilevata con apparecchiatura Tutor, che non consente di conoscere il luogo esatto del superamento del limite di velocità, deve essere applicato il principio per cui è competente il giudice di residenza del trasgressore in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare.
Il Tribunale di Roma respinge class action contro Trenitalia
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda dei pendolari della linea Fr 8, Roma – Nettuno, che lo scorso 10 febbraio avevano promosso una Class Action contro la società di trasporto del Gruppo FS. L’ordinanza del Tribunale ha giudicato inammissibili tutte le istanze avanzate dai pendolari. Per quanto concerne il presunto danno patrimoniale, che l’ordinanza ha confermato essere limitato, eventualmente, al solo risarcimento del prezzo del biglietto, il Tribunale ne ha dichiarata inammissibile la richiesta non giudicando diritti individuali omogenei, tutelabili attraverso l’azione di classe quelli espressi dai pendolari che hanno promosso l’azione. Ritenuti inammissibili, e respinte, anche la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale e quella di adeguare il livello di servizio offerto agli standard previsti dal contratto di servizio (questione quest’ultima che, secondo l’ordinanza, esula dal perimetro della class action).
Codice del turismo: norme abrogate
Il Codice del Turismo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011 ed entrato in vigore lo scorso 21 giugno 2011, ha abrogato ed incamerato dal codice del turismo le seguenti disposizioni:
-Codice del consumo, D. lgs. n. 206/2005, Capo II del Titolo IV, artt. dall’82 al 100 (disciplina dei pacchetti viaggio)
– Dpr n. 918/1957, “Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini
– Legge n. 174/1958 (escluso titolo III), Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero.
– Legge n. 326/1958. Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale
– Legge n. 326/1968, Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica
– Legge n. 284/1991, Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche
– Art.16 Legge n. 266/1997, Istituzione del fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo e altro
– Decreto legge n. 465/1988 convertito nella Legge n. 556/1988, Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche
– D. lgs. n. 392/1991, Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo
– Legge n. 135/2001, Riforma della legislazione nazionale del turismo
– Art.10, comma 4, Decreto legge n. 7/2007 convertito nella Legge n. 40/2007, Disciplina dell’attività di guida turistica e accompagnatore turistico
– Art.83 D. lgs. n. 59/2010, Necessità della dichiarazione di inizio attività per le strutture turistico ricettive.
La Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970, è abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformità a quanto disposto dall’articolo 37 della medesima.