a cura di Giovanni Scotti
Codice del Turismo: lo sportello del turista
Il nuoco Codice del Turismo prevede che, a livello istituzionale, tramite il Dipartimento per il turismo, venga data assistenza al turista tramite l’istituzione di un call center per informazioni e assistenza e dello “Sportello del Turista” per proporre istanze e reclami nei confronti delle imprese turistiche che non rispettano la legge. Al reclamo segue un’istruttoria, durante la quale il Dipartimento può chiedere documenti, notizie e dati al turista e all’impresa oggetto del reclamo, con risposta entro 30 giorni. Se non c’è necessità di reperire ulteriori informazioni, il Dipartimento deve dare risposta al turista reclamante entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Il termine massimo di gestione del reclamo non dovrà , in ogni caso, superare i 60 giorni. La procedura di gestione dei reclami dovrà essere fissata da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Consigliamo comunque di contestare sempre i disservizi o il mancato rispetto delle leggi direttamente all’impresa turistica, tramite invio di una raccomandata a/r di messa in mora. In caso di mancata o insoddisfacente risposta, è esperibile il tentativo di conciliazione, fattibile davanti al giudice di pace, se il valore della contesa non supera i 5000 euro, o presso uno degli organismi iscritti nell’elenco dei mediatori tenuto presso il Ministero della Giustizia, tra i quali le Camere di Commercio, ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 28/2010. È possibile anche attivare forme di conciliazione “paritetiche”, frutto di accordi tra imprese turistiche e alcune associazioni di consumatori.
La disciplina delle strutture ricettive
Il titolo III il Codice del Turismo riordina ed adegua la disciplina relativa alle strutture ricettive attraverso le loro definizioni generali in un’ottica di necessaria modernizzazione, di trasparenza e garanzia per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni praticate. Il nuovo Codice del Turismo attribuisce il titolo di impresa turistica a tutte le attività di organizzazione, produzione, commercializzazione e intermediazione di servizi turistici. Per le attività ricettive con alloggio del turista, è liberalizzata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande estendendola anche alle persone non alloggiate. Queste strutture, inoltre, possono distribuire anche giornali, riviste, pellicole fotografiche e di registrazione audiovisiva. Le varie attività sono definite in modo particolareggiato, anche ai fini dell’introduzione, con un successivo decreto valido a livello nazionale, dei livelli minimi di qualità da rispettare e dell’attribuzione di indici, abbinabili alle stelle, di valutazione della qualità stessa. La classificazione può servire a valutare meglio i servizi resi da ciascuna impresa, in quanto il codice vieta di utilizzare denominazioni o insegne ingannevoli o che inducano nel turista confusione sui servizi fruibili. Un albergo, ad esempio, non può denominarsi tale se non offre i servizi previsti dal codice per questo tipo di attività . Le sanzioni applicabili a violazioni di questo principio vengono fissate a livello locale. Per quanto riguarda le strutture alberghiere e paralberghiere il codice prevede la seguente classificazione:
Alberghi: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
Motel: alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.
Villaggi-albergo: esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
Residenze turistico alberghiere: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
Alberghi diffusi: strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori.
Residenze d’epoca alberghiere: strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico–architettonico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un’accoglienza altamente qualificata.
Bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale: strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
Residenze della salute – beauty farm: esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.
Per quanto riguarda le strutture extralberghiere, invece, il codice prevede la seguente classificazione:
Affittacamere: strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
Attività ricettive a conduzione familiare – bed and breakfast: strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
Case per ferie: strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico: case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite: in forma imprenditoriale; in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa; con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell’ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.
Strutture ricettive – residence: complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni.
Ostelli per la gioventù: strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.
Attività ricettive in esercizi di ristorazione: strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all’esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.
Alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica: locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli come agriturismo, disciplinato dalla Legge n. 96/2006.
Attività ricettive in residenze rurali (country house): sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l’animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.
Foresterie per turisti: strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali commerciali.
Centri soggiorno studi: strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all’educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l’attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.
Residenze d’epoca extralberghiere: strutture ricettive extralberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
Rifugi escursionistici: strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.
Rifugi alpini: strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l’intero arco della giornata.
Per quanto riguarda le strutture ricettive all’aperto, nelle quali debbono essere assicurati la sorveglianza continua durante i periodi di apertura, la continua presenza all’interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato e la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti, infine, il codice prevede la seguente classificazione:
Villaggi turistici: strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
Campeggi: strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
Campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche: aree di ricezione all’aperto gestite da imprenditori agricoli nell’ambito di un agriturismo, disciplinato dalla Legge n. 96/2006.
Parchi di vacanza: campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l’affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.Il Codice del Turismo definisce, poi, come strutture ricettive di mero supporto le strutture allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale: esse comprendono le aree di sosta, aperte al pubblico, destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) provvederà a definire standard minimi qualitativi valevoli a livello nazionale, che le Regioni, poi, potranno migliorare o particolareggiare. A livello nazionale sarà anche stabilito un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta di misurare e valutare la qualità del servizio. Le strutture potranno aderire a questo sistema volontariamente.
Le agenzie di viaggio
Il nuovo Codice del Turismo chiarisce il ruolo delle agenzie di viaggio, che possono esercitare, congiuntamente o meno, attività di produzione, organizzazione e vendita (come intermediari) di servizi turistici (viaggi, soggiorni, pacchetti viaggio, etc.) e/o prestare servizi di accoglienza e assistenza ai turisti.Nella categoria rientrano anche le imprese che organizzano trasporti (via terra, aerea, mare, fluviale, ecc.), quando ad essi sono abbinati servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente legati al trasporto (crociere, gite, escursioni), e le imprese che svolgono attività locali di noleggio di mezzi di trasporto. Non rientrano, invece, nella categoria le imprese che svolgono mera attività di vendita o distribuzione di biglietti di viaggio, oppure di cofanetti regalo o voucher regalo che permettano la fruizione di servizi turistici, anche disaggregati. Rispetto a tali attività , la denominazione sociale di ciascuna impresa non deve trarre in inganno il consumatore: “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, e similari, quindi, debbono essere appropriatamente usate rispetto all’attività effettivamente svolta. In caso contrario le imprese sono passibili di multa stabilita a livello regionale. Dallo scorso 21 giugno 2011 le imprese hanno un anno di tempo per adattarsi a quanto previsto dal Codice del Turismo, cambiando o integrando la propria denominazione.