a cura di Giovanni Scotti
Nuovo Codice del Turismo: le principali novitÃ
Dopo una lunga gestazione e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 6 giugno, lo scorso 21 giugno 2011 è entrato in vigore il Decreto Llegislativo n. 79 del 23 maggio 2011, recante il Codice della normativa statale in tema di ordminamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà , contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. Il provvedimento semplifica e sistematizza la preesistente, complessa e frammentata situazione normativa della materia e nei suoi 69 articoli regola il settore del turismo avendo come obiettivi principali la tutela del turista, gli aiuti alle imprese del settore e la riqualificazione dell’offerta turistica in un’ottica di complessiva competitività dell’Azienda Italia.
In particolare, il Titolo I del decreto legislativo individua le competenze statali in materia di turismo sulla base del principio di sussidiarietà , di competenza legislativa statale esclusiva e concorrente, per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività , a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese e per il riordino dell’offerta turistica italiana. Lo stesso titolo, in attuazione del disposto di cui all’articolo 30 della convenzione dell’Onu del 2006, afferma il diritto delle persone diversamente abili di fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, intervenendo sulla sua accessibilità , così da permettere a tutti un miglioramento della propria qualità di vita, ed agevola ed incentiva il turismo con animali al seguito. Il Titolo III il Codice del Turismo riordina ed adegua la disciplina relativa alle strutture ricettive attraverso le definizioni generali delle stesse, in un’ottica di necessaria modernizzazione, di trasparenza e garanzia per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni praticate.
Il titolo IV è interamente dedicato alle agenzie di viaggio, con particolare riguardo a quelle operanti on line che sono sottoposte alle stesse regole ed agli stessi controlli cui sono soggette le imprese tradizionali. Il codice individua nuove forme di garanzia anche attraverso la stipula di congrue polizze assicurative che tutelino, da un lato, il turista da qualsiasi rischio connesso con il viaggio e, al contempo, sollevino gli operatori dalle conseguenti possibili ricadute economiche relative.
l Titolo V individua le tipologie dei prodotti turistici con i relativi circuiti nazionali di eccellenza. È prevista la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta e dell’immagine turistica dell’Italia, anche con la creazione di veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale: il turismo della natura, che introduce anche una valorizzazione del nostro patrimonio faunistico come attrazione turistica; il turismo della montagna; il turismo del mare; il turismo dei laghi e dei fiumi; il turismo religioso, volto a riaffermare e diffondere anche la conoscenza delle nostre radici cristiane; il turismo enogastronomico, per valorizzare a fini turistici una delle tipiche eccellenze del made in Italy; il turismo termale inteso nella sua più ampia accezione di turismo del benessere; il turismo dello sport e del golf; il turismo congressuale; il turismo giovanile; il turismo del made in Italy; il turismo delle arti e dello spettacolo; il turismo culturale, che individua appositi strumenti di valorizzazione in chiave turistica del patrimonio artistico e culturale, anche assicurando la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue francese, inglese, tedesco e, preferibilmente, in lingua cinese.
Il titolo VI introduce una normativa particolarmente innovativa a tutela del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua dimora, riconoscendogli, oltre al diritto al risarcimento del danno materiale (artt. 44 e ss.), anche il diritto al risarcimento da danno da vacanza rovinata (art. 47) sulla base di specifici e puntuali criteri, dettati anche a garanzia degli operatori turistici, superando così anche gli attuali orientamenti della giurisprudenza spesso contrastanti
ùIl Titolo VII prevede l’adeguamento della disciplina nazionale in tema di multiproprietà a quella europea ed il riordino degli organismi pubblici operanti nel settore del turismo, in un’ottica di promozione di maggiore sinergia con gli stessi
Segnaliamo, infine, l’istituzione (art. 27) dei Buoni vacanza che, finanziati con i proventi dell’otto per mille destinate allo Stato, permetteranno, anche in un’ottica di necessaria destagionalizzazione del settore, l’erogazione di un contributo dello Stato alla fasce sociali più deboli della popolazione.
Il titolo VI del nuovo Codice del Turismo introduce una normativa particolarmente innovativa a tutela del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua dimora, riconoscendogli, oltre al diritto al risarcimento del danno materiale (artt. 44 e ss.), anche il diritto al risarcimento da danno da vacanza rovinata (art. 47) sulla base di specifici e puntuali criteri, dettati anche a garanzia degli operatori turistici, superando così anche gli attuali orientamenti della giurisprudenza spesso contrastanti.
Fermi restando gli obblighi previsti in caso di mancato o inesatto (difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati) adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, infatti, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità . Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell’ordinamento italiano. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Questa limitazione non può essere, a pena di nullità , comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle suddette responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile allo stesso turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. L’organizzatore o l’intermediario debbono apprestare con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.