a cura di Giovanni Scotti
Buche in strada: responsabilità del Comune
Con l’ordinanza del 24 maggio 2011, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha precisato che il Comune non può essere dispensato dalla responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 del Codice Civile. Il Comune deve, quindi, risarcire quando le buche sul marciapiede sono causa d’infortunio in quanto colme d’acqua e, perciò, non visibili al pedone, che cade e si infortuna. La pozzanghera sul marciapiede, quindi, secondo i giudici, non costituisce “caso fortuito” e la responsabilità del comune è aggravata. A seguito di tale ordinanza, l’eliminazione delle buche da parte dei Comuni diventa indifferibile non solo per aspetti estetici, di decoro urbano e sicurezza stradale, ma anche per la possibilità di pagare risarcimenti milionari nei confronti degli infortunati. Secondo i giudici della Corte di Cassazione, se si accerta l’esistenza del nesso fra l’incidente accaduto alla persona, caduta su di un marciapiede accidentato, e la responsabilità dell’ente locale per l’omessa manutenzione, non è conseguentemente configurabile il caso fortuito, ma occorre affermare la responsabilità dell’ente locale sulla circostanza che la pioggia costituisca un evento estemporaneo che impedisce allo stesso di intervenire in modo tempestivo. La precipitazione atmosferica costituisce un evento largamente prevedibile e, pertanto, non interrompe la relazione causale fra il marciapiede sconnesso e il sinistro del pedone, ma occulta «le asperità del suolo» e le rende ancora più insidiose. In assenza di acqua sulla buca, al contrario, si sarebbe potuto configurare un concorso di colpa dell’infortunato che non aveva guardato dove metteva il piede e non si era accorto delle insidie presenti.
Ubriaco al volante: anche se l’autovettura è in sosta scatta il sequestro
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 maggio 2011, ha affermato che scatta il sequestro della macchina in sosta se al volante c’è un automobilista in stato di ebbrezza alcolica. I giudici con la loro decisione hanno confermato il sequestro preventivo di una autovettura ferma sul ciglio della strada e con al posto di guida il proprietario che, in evidente stato di alterazione alcolica, aveva indossato la cintura di sicurezza e acceso i fari. Secondo la Cassazione “il giudice del merito ha legittimamente ritenuto che la condotta dell’indagato fosse idonea ad integrare la fattispecie contravvenzionale ipotizzata posto che, il porsi alla guida di un’auto, in evidenti condizioni di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, nell’atto di muovere il veicolo, già con il motore avviato ed i fari accesi, avendo anche provveduto ad allacciare la cintura di sicurezza, valeva già a rappresentare una condotta idonea ad integrare la fattispecie ipotizzata. E poi, la circostanza secondo cui, al momento del controllo, l’auto non si era ancora mossa, non si presenta, allo stato, significativa nei termini ritenuti dal ricorrente, posto che il concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo, ma deve intendersi riferibile anche alle fasi della sosta che egualmente ineriscono alla circolazione. Tanto più che la sosta di un’auto su area di pubblico transito, che presuppone un arrivo sul posto ed una ripartenza del veicolo, non è circostanza irrilevante nella sede cautelare, “posto che ad essa possono certamente inerire condotte riconducibili alla fattispecie allo stato ipotizzata, specie se, come nel caso che oggi interessa, l’atteggiamento dell’automobilista, come sopra descritto, non lascia dubbi non solo circa il sopraggiungere dello stesso a bordo della sua auto sul luogo della sosta, ma anche in ordine all’intenzione, una volta avviato il motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di guida, di ripartire. Intento non portato a compimento solo per l’intervento dei carabinieri, pronti a bloccare l’auto perché consapevoli delle alterate condizioni dell’indagato e dei rischi che potevano conseguire dalla circolazione del veicolo”.
Estate: tanti diritti e altrettanti doveri
Sulle spiagge –É in pieno svolgimento la stagione estiva balneare. I bagnanti invadono giornalmente le spiagge, che, lo ricordiamo, sono di proprità dello stato e concesse in utilizzo ai gestori degli stabilimenti balneari. I gestori possono chiedere un biglietto di ingresso se realizzano servizi come le docce, i bagni, gli spogliatoi, il servizio di salvataggio e la pulizia dell’arenile. L’affitto di sdraio, ombrelloni e cabine in genere è aggiunto al biglietto di ingresso, ma non è obbligatorio. Una volta pagato l’ingresso ci si può sdraiare sul proprio asciugamano. Si può accedere alla spiaggia di uno stabilimento balneare, per raggiungere il mare, senza pagare il biglietto di ingresso, ma non si può sostare nè sulla spiaggia in concessione nè sulla battigia, spazio che deve essere costantemente libero da persone o cose. Se non espressamente previsto, non sono consentiti l’accesso e la sosta agli animali. É vietato giocare a pallone, a racchette o con altri giochi che possano arrecare disturbo ai bagnati, a meno che non ci siano aree allestite allo scopo.
Affitto della casa per le vacanze – Non è obbligatorio registrare il contratto di affitto estivo se non supera i 30 giorni di locazione. Per la locazione fino a 30 giorni non è obbligatoria nenache la denuncia alla Polizia. Bisogna però farla entro 48 ore se l’immobile è affittato a stranieri.Il proprietario può chiedere anticipatamente una somma forfettaria per acqua, luce, telefono e gas. Poichè la casa viene affittata arredata, esclusa la biancheria, prima di firmare il contratto e all’atto dell’ingresso, occorre controllare l’elenco e lo stato dei mobili, degli elettromestici e dei vari accessori presenti nell’appartamento. Occorre inoltre verificare i consumi di luce, acqua, gas e telefono. Firmato il contratto occorre farsi rilasciare la ricevuta dei pagamenti.
Aerei: ritardi e cancellazioni voli – Secondo il regolamento comunitario sull’assistenza ai passeggeri del trasporto aereo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, i passeggeri che subiscono ritardi oltre le 3 ore o sono rimasti a terra a causa di cancellazioni, possono ricevere un indennizzo compreso tra i 250 e i 600 euro, salva la richiesta di rimborsi spese documentati (es. intero prezzo dei biglietti aerei acquistati per voli sostitutivi) e/o risarcimenti ulteriori per danni specifici documentati e provati. A tal fine occorre sempre conservare copia dei biglietti acquistati, dei reclami, degli scontrini o delle ricevute d’acquisto ed anche ogni possibile prova di occasioni od appuntamenti importanti perse per colpa dei ritardi e delle cancellazioni. Il danno morale da vacanza rovinata è stato recentemente confermato anche dal nuovissimo Codice del Turismo. Secondo la giurisprudenza, poi, “il danno non può limitarsi al rimborso del biglietto o alla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento comunitario, in quanto a seguito del disservizio, a carico del vettore, i turisti hanno conseguito un evidente stress ed hanno non solo vista danneggiata la loro vacanza, ma hanno subito altresì perdite economiche…” e “il danno non patrimoniale subito può ed anzi deve essere liquidato in via equitativa”.
Overbooking aereo o perdita di coincidenza – Il passeggero, al quale è negato l’imbarco, può scegliere fra tre possibilità: rimborso integrale della parte di viaggio non effettuata; volo alternativo gratuito prima possibile fino alla destinazione finale; volo alternativo gratuito in una data successiva più conveniente per il cliente. La compagnia aerea, a prescindere dalla scelta del passeggero, deve, comunque, rimborsarlo per il disagio subito. Il passeggero ha anche la possibilità di richiedere, davanti al giudice, un risarcimento per danni ulteriori, se documentati e provati. Il Codice del Turismo prevede anche il danno morale da vacanza rovinata.
Aerei: smarrimento bagagli – É possibile richiedere il rimborso del bagaglio perso in base al peso e ai tempi, occorre verificare se si tratta di smarrimento, ritardo o danneggiamento. È salva sempre la possibilità di richiedere, davanti al giudice, un risarcimento per danni ulteriori, se documentati e provati. Il Codice del Turismo prevede anche il danno morale da vacanza rovinata.