a cura di Giovanni Scotti
Un fondo per le vittime della strada
Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, istituito dalla Legge n. 990/69, abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private, interviene, ai sensi dell’art. 283 del Decreto legislativo n. 209/05 per risarcire i danni causati da un veicolo o un natante non regolarmente assicurato. Nel caso in cui l’incidente sia cagionato da un veicolo o un natante non identificato, il Fondo risarcisce di norma i danni alla persona; il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose in caso di danni gravi alla persona. Se l’incidente è causato da un veicolo o un natante non coperto da assicurazione, il Fondo risarcisce oltre ai danni alle persone anche quelli alle cose. Il Fondo interviene anche nel caso in cui il veicolo sia coperto da assicurazione con una società in stato di liquidazione coatta amministrativa e nel caso in cui il mezzo sia stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario. In entrambi i casi il Fondo risarcisce il danno alle persone e quello alle cose. Però quando il mezzo è posto in circolazione contro la volontà del proprietario il Fondo non risarcisce i pregiudizi riportati dalle persone trasportate consapevoli della circolazione illegale. La liquidazione del danno ed il conseguente pagamento viene effettuata dalla società d’assicurazione a ciò designata in base al luogo in cui è accaduto il sinistro, alla quale deve essere inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l’apertura della pratica. In caso di mancata definizione transattiva, l’eventuale azione giudiziaria deve essere esercitata nei confronti della società di assicurazione.
Etilometro obbligatorio nei locali pubblici
Per prevenire le stragi del sabato notte i gestori dei locali in cui si somministrano alcolici hanno l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti l’etilometro e di esporre le tabelle con indicati gli effetti del consumo di alcol”.
L’art. 54 del nuovo codice della strada, infatti, prevede, con decorrenza dal 13 novembre, l’obbligo per i bar, mense, ristoranti e hotel di dare al cliente il servizio dell’etilometro. Il provvedimento prevede il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalle ore 3 alle ore 6, con l’obbligo all’uscita di un apparecchio precursore chimico-elettronico per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l’alcol. L’obbligo è per tutti i locali che proseguono l’attività dopo le ore 24.
La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro. Il sindaco può consentire una deroga, ma solo 2 volte l’anno (le notti del 15 agosto e del 31 dicembre). Per gli esercizi “di vicinato” la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6. Lo stesso provvedimento prevede anche che i concessionari demaniali di spiagge possano organizzare “happy hours”, con somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 20, dietro autorizzazione della commissione tecnica di pubblico spettacolo. Se non si rispettano le regole, scatta una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 20mila euro, più la sospensione dell’attività da 7 a 30 giorni, in caso di recidiva (3 casi nel biennio).