a cura di Giovanni Scotti
A seguito del Travel Promotion Act (TPA), firmato dal Presidente Obama nello scorso mese di marzo 2010, è prevista, dall’8 settembre 2010, una quota d’ingresso negli USA quale parte integrante del programma Visa Waiver, che deve essere corrisposta al momento della registrazione per l’obbligatoria Electronic System for Travel Authorization (ESTA) dello U.S. Department and Homeland Security.
Ricordiamo che l’ESTA è un sistema automatizzato, in vigore dal 12 Gennaio 2009, che assiste nel determinare l’eleggibilità a viaggiare negli USA per tutti i Paesi – 36 tra cui anche l’Italia – che rientrano nel programma Visa Waiver – se il viaggio richiede misure legali o pone dei rischi.
La richiesta deve essere fatta almeno 72 ore prima del viaggio, ma può anche essere presentata in qualsivoglia momento, prima di compiere un viaggio negli USA, ed è valida per almeno due anni o fino alla scadenza del passaporto. L’ESTA, quindi, è un’autorizzazione elettronica di viaggio che deve essere ottenuta prima di viaggiare in aereo o in nave negli USA, anche solo per un transito e la destinazione finale non siano gli Stati Uniti. Una volta completata la registrazione ESTA nel sito internet apposito – http://www.esta.cbp.dhs.gov/, gestito dal Governo degli Stati Uniti d’America – il viaggiatore è immediatamente informato del consenso o meno al suo viaggio negli USA. In funzione di determinati parametri di sicurezza fissati dal Department of Homeland Security.
Anche i minori e gli infanti, accompagnati o non accompagnati durante il viaggio negli USA, il genitore oppure l’agente di viaggio deve fare la richiesta dell’ESTA.
Il viaggiatore, che non ha fatto richiesta dell’ESTA ed intende viaggiare negli USA, può incorrere nell’accesso negato a bordo dell’aereo o della nave, a procedure ritardate o accesso negato in qualsivoglia punto d’entrata negli USA.
Dall’8 settembre 2010 occorre pagare 14 US$, di cui 4 US$ per la pratica e 10 US$ per l’autorizzazione al viaggio. Se l’autorizzazione è negata si pagano solo i 4 US$ per la pratica. Il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti carte di credito: MasterCard, VISA, American Express e Discover.
Solo chi è già in possesso di ESTA non deve pagare la quota richiesta al momento dell’aggiornamento dell’ESTA per un nuovo viaggio negli USA se deve correggere un indirizzo e-mail sbagliato o aggiornare il numero del volo e l’indirizzo dell’alloggio negli USA nell’ESTA già richiesta.
Per i viaggiatori cittadini di un paese facente parte del Visa Waiver program (Italia) non c’è più la necessità di riempire il modulo I-94W prima di entrare negli USA e che usualmente si compila a bordo dell’aereo e della nave(il cartoncino di colore verde).
Un programma simile all’ESTA, che si chiama Electronic Travel Authority, è in vigore anche per l’Australia.
L’ESTA, naturalmente, non deve essere confusa con il visto.
Ulteriori informazioni: http://www.visitusaita.org/.
Vacanze rovinate? In molte Camere di Commercio è attivo un servizio di conciliazione
Turisti, tour operator o agenzie di viaggio, anche non milanesi, possono utilizzare il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano (azienda speciale della Camera di commercio di Milano) per cercare di risolvere la controversia relativa ad eventuali imprevisti, che possono aver rovinato le tanto sospirate ferie, senza dover adire l’autorità giudiziaria.
Il servizio del Servizio di Conciliazione, Via Meravigli 9/b, 20123, Milano – tel. 02/8055588 – fax 02/8515.4577, è offerto anche on line e può essere attivato direttamente dal proprio computer, rivolgendosi all’indirizzo e-mail servizio.conciliazione@mi.camcom.it.
Il servizio di conciliazione è utilizzato già da alcuni anni dai turisti, milanesi e non, che pretendono dalle agenzie viaggio o dai tour operator un rimborso per le loro vacanze rovinate ed anche dai tour operator e dalle agenzie di viaggio, che, dopo aver sistemato la questione con il cliente, provvedono, poi, a ripartirsi gli oneri..
Da un’analisi dei casi sottoposti al Servizio di Conciliazione risulta che i disguidi maggiori riguardano i ritardi dei viaggi in aereo, lo smarrimento dei bagagli, lo standard del villaggio turistico inferiore a quanto preventivato (“vista mare” promessa, stanze più piccole di quanto indicato, pulizia, igiene o cibo carenti).
La conciliazione, che può essere esperita solo dopo avere sporto reclamo, entro 10 giorni , è una procedura volontaria: se una parte si rifiuta di partecipare all’incontro, la conciliazione termina subito. Ma, se entrambe le parti decidono di incontrarsi, la conciliazione si chiude quasi sempre in modo positivo, per i tempi ridotti (in media 35 giorni, quasi sempre con una sola riunione), per i costi contenuti e predeterminati (le tariffe sono fisse e determinate in base al valore della lite e sono consultabili sul sito www.conciliazione.com o telefonare allo 02/8055588.
Per attivare il servizio, la parte deposita la domanda di conciliazione (esiste un apposito modulo) illustrando per sommi capi quanto avvenuto. I funzionari del Servizio di Conciliazione contattano l’altra parte per verificare la sua disponibilità a partecipare al tentativo. Se questa accetta, si concorda una data in cui organizzare l’incontro presso lo stesso Servizio di Conciliazione davanti ad un conciliatore, il quale cerca di aiutare le parti a raggiungere un accordo soddisfacente tale da concludere in maniera definitiva la vicenda.
Treni e furti. Come farsi rimborsare
Ad un lettore che ha subito un furto durante un viaggio in treno rispondiamo che è possibile farsi risarcire il danno subito solo su Eurostar, Intercity (gran comfort), vagoni letto e cuccette. Nel prezzo del biglietto, infatti, è ricompresa una quota assicurativa che consente di chiedere un rimborso per il furto.
In caso di viaggio in Eurostar ed Intercity: sono indennizzati, però, solo i furti delle valigie regolarmente sistemate nell’apposito vano portabagagli, posto all’estremità delle carrozze. Il rimborso è pari a 260,00 euro per valigia. Vengono rimborsate non più di 2 valigie. Il massimale, quindi, è di 520,00 euro.
In caso di viaggio in vagoni letto e in cuccette, il risarcimento è previsto, oltre che per il furto delle valigie, anche per quello del portafogli, delle macchine fotografiche, dei computer, ecc.. Per ottenere il risarcimento l’utente deve dimostrare che aveva chiuso le porte. Il massimale è di 520 euro.
Il passeggero è tenuto a segnalare, subito, il furto al personale del treno, fare, entro tre giorni, la denuncia alle Forze di Polizia o all’ Autorità giudiziaria ed inviare, entro 15 giorni, la richiesta di risarcimento a Trenitalia – Assistenza passeggeri – Piazza della Croce Rossa 1, 00161, ROMA o presso gli Uffici passeggeri della stazione di arrivo, allegando copia della denuncia e il biglietto.