a cura di Giovanni Scotti
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Nessuna decurtazione dei punti della patente se il proprietario non comunica chi era il conducente.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 16276 depositata il 12 luglio 2010, hanno dichiarato nulla la decurtazione dei punti della patente in caso di mancata comunicazione da parte del proprietario del nome di chi si trovava nell’auto.
Sì alla multa, quindi, intestata al proprietario della vettura al quale però non vanno tolti i punti, ma solo inflitta un’ulteriore sanzione pecuniaria se non comunica i dati del conducente trasgressore.
La Cassazione ha accolto il ricorso di un romano che aveva contestato la sanzione dei punti inflittagli per non aver comunicato chi era alla guida della sua auto passata col rosso.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno annullato il verbale limitatamente alla decurtazione dei punti. Il giudice di pace nel confermare il “taglio”, non aveva tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale del 2005.
I giudici hanno così dato piena applicazione a una decisione del 2005, con la quale si affermava che è illegittima, per contrarietà al principio della ragionevolezza, “l’applicazione dell’articolo 126 bis co. 2 Dlgs. 285/92, nella parte in cui dispone che in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione guida, entro il termine di 30 giorni dalla notifica,da parte del proprietario del veicolo,cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest’ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l’ulteriore sanzione pecuniaria”.
Illegittimità delle multe nelle zone blu
Il giudice di pace, Antonino Lazzara, accogliendo il ricorso presentato da un cittadino contro il Comune di Palermo, ha stabilito che le multe nelle zone blu sono illegittime in quanto le norme del codice della strada vietano l’esistenza di aree di parcheggio tariffate all’interno delle carreggiate.
Secondo il Giudice di Pace “non è consentito istituire aree a pagamento all’interno delle carreggiate. e le zone col ticket devono essere poste al di fuori degli assi di transito delle automobili“.
La decisione in esame richiama una sentenza del 2008 della seconda sezione civile della Cassazione, che aveva rilevato nel codice stradale la distinzione tra sosta e parcheggio. Secondo la sentenza, non sarebbe legittimo far pagare la sosta quando questa avviene in aree poste all’interno della carreggiata, mentre la sosta regolamentata e subordinata al pagamento di una tariffa sarebbe ammissibile solo nelle aree di parcheggio esterne alla carreggiata e specificamente adibite a questo scopo.
Ricordiamo che già una sentenza della Cassazione aveva stabilito la nullità delle multe alle auto in sosta nelle aree a pagamento se accanto non è stato predisposto anche un parcheggio libero. Sulla base di tale decisione, circa due anni fa, il Tar del Lazio aveva fatto saltare le zone blu nel quartiere romano di Ostiense.