di Giovanni Scotti
Dal 25 giugno tutte le questure rilasciano solo ed esclusivamente il passaporto europeo di ultima generazione, detto anche “biometrico”, che prevede, oltre al chip elettronico, già presente nei passaporti attualmente rilasciati, anche foto e firma digitalizzate con impronte digitali. Il nuovo libretto ha 48 pagine, è decennale e costa 42,50 euro. I vecchi passaporti in corso di validità restano utilizzabili fino alla scadenza. Anche quelli richiesti prima del 20 maggio ma non ancora rilasciati sono esenti dall’obbligo della firma digitale.
Da quest’anno non è più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto: pertanto tutti i figli con meno di 18 anni dovranno dotarsi di un passaporto individuale, che avrà tutti i requisiti del nuovo modello europeo. L’obbligo della firma e delle impronte digitali scatta al compimento dei 12 anni. Resta esonerato da quest’obbligo chi ha chiesto l’iscrizione del minore sul proprio passaporto prima del 25 novembre 2009 (farà fede il timbro con la data di accettazione dell’istanza). Anche in questo caso però c’è una novità: al compimento dei 10 anni del minore il genitore che ha ancora iscritto il figlio sul proprio passaporto dovrà far apporre la foto del minore sul proprio passaporto. La validità del passaporto per i minori varia in base a delle fasce di età: da 0 a 3 anni di età la validità è di 3 anni, mentre dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni. Per tutti i maggiori di 18 anni, come già detto, la validità del passaporto è decennale.
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati), che devono firmare l’apposito modulo presso la questura in cui si presenta la documentazione. Se uno dei genitori non può presentarsi fisicamente per la dichiarazione, può dare il suo assenso scritto allegando una fotocopia del documento (firmata in originale). Se il minore di 14 anni va all’estero con un accompagnatore diverso dai genitori è necessario che al passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di accompagno firmata da entrambi i genitori. Non è necessaria invece alcuna dichiarazione se il minore viaggia anche con uno solo dei genitori.
All’interno dell’Unione Europea, per i maggiorenni, basta la carta d’identità. Per i minori di 15 anni è sufficiente la Carta bianca cioè un certificato con i dati anagrafici e una fotografia, rilasciato dal comune di residenza e vidimato in questura. Ha una validità di cinque anni. Anche in questo caso la richiesta deve essere firmata da entrambi i genitori e occorre lo stato di famiglia e cittadinanza in carta semplice.
Veicolo confiscato a chi rifiuta di sottoporsi al test alcolemico
A seguito del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23428, hanno affermato che quando il cittadino rifiuta di sottoporsi al test alcolemico scatta la sanzione penale accessoria della confisca del veicolo.
La Corte ha precisato che, nel delineare i nuovi profili normativi, introdotti dal Decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, convertito con La legge n. 125 del 24 luglio 2008, “la confisca del veicolo prevista dal Codice della Strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all’accertamento del tasso alcolemico, ha natura di sanzione penale accessoria”. In particolare la Corte ha precisato che con tale provvedimento non solo è stato introdotto un inasprimento delle pene, ma è stata anche introdotta “la disposizione, in virtù della quale con la sentenza di condanna o di patteggiamento (…) è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240, comma II, del codice penale”. La Corte ha inoltre sottolineato che la disposizione era stata introdotta in quanto “la normativa precedentemente in vigore non fu ritenuta efficace per contrastare il fenomeno del drive drinking principalmente perché il conducente del veicolo poteva vantare un interesse a rifiutare di sottoporsi ai test alcolimetrici, accettando l’irrogazione della sanzione amministrativa nella consapevolezza che senza la misurazione strumentale egli poteva essere, tutto al più, riconosciuto colpevole della meno grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza”.
Giudice di pace: nessun risarcimento per disagi in treno
In linea con l’orientamento della Cassazione, il Giudice di Pace di Treviglio ha confermato che i presunti disagi causati da un viaggio in treno non danno diritto ad alcun risarcimento e rigettato una richiesta di indennizzo presentata da un viaggiatore, pendolare, della linea Milano – Brescia. L’interessato aveva citato Trenitalia in giudizio per “grave inadempimento contrattuale” ed aveva richiesto il pagamento di un importo pari a 1.100 euro a titolo di rimborso di danni non patrimoniali.
Secondo il Giudice di Pace “il ritardo, la scarsa pulizia dei convogli o il sovraffollamento delle carrozze non possono, in ogni caso, integrare gli estremi di lesione di diritti costituzionalmente garantiti, non essendo i menzionati interessi presidiati da diritti di rango costituzionale”. Pertanto egli ha ritenuto che i disagi ed i fastidi patiti per i disservizi in questione non producono lesione di diritti inviolabili quali la libertà, la salute, la personalità o dignità di ogni cittadino.
La sentenza in esame conferma anche quella pronunciata nel settembre 2008 dal Tribunale di Perugia, che aveva annullato una deliberazione del locale Giudice di Pace che aveva riconosciuto ad un passeggero di un Eurostar Foligno – Roma arrivato in ritardo il diritto ad essere risarcito per “danni alla salute causati da sofferenza psico-fisica”.